CGdS in funzione di ACGS – 23 Ottobre 2014 Antonella Dallari/Amos Cisi/Renata Raineri/Comitato Olimpico Nazionale Italiano/avv. Gianfranco Ravà - Federazione Italiana Sport Equestri
Federazioni sportive – funzione pubblicistica – attività di indirizzo e di controllo del CONI
Commissariamento – finalità – elemento soggettivo – irrilevanza
Commissariamento – presupposti – valutazione – durata –– insindacabilità G.A.
La qualifica delle Federazioni sportive nazionali quali associazioni di diritto privato (ex, art. 15 del d.lgs. n. 242/1999 - c.d. decreto Melandri) non fa venire meno il momento di raccordo con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, attesa la valenza “pubblicistica di specifici aspetti di tale attività”. Né la riformulazione della norma ad opera del c.d. decreto Pescante ha fatto scomparire del tutto l’ambito di incidenza delle funzioni di rilievo pubblicistico; funzioni tra le quali annoverare quelle di “controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici, nonché in relazione all'utilizzazione dei contributi pubblici”. Ne consegue che le Federazioni sportive nazionali, limitatamente alla fase in cui svolgono attività di rilevanza pubblicistica, si configurano, dunque, quali articolazioni interne del CONI, sulle quali lo stesso esercita attività di indirizzo e di controllo.
Nel caso del commissariamento, la “compressione” delle posizioni individuali, lungi dal sottintendere alcun carattere sanzionatorio, risponde ad un'esigenza di prevenzione, espressione dell’interesse al sano e corretto svolgersi dell’attività. Nel Commissariamento, infatti, – a differenza della procedura sanzionatoria – alcun rilievo assume l'elemento soggettivo degli addebiti, ma è piuttosto il risultato di una “valutazione tecnico/discrezionale complessa” che solo il soggetto preposto all’attività di vigilanza è in grado assumere, ma da cui esula – come detto – qualunque intento sanzionatorio.
La valutazione sul persistere delle ragioni che giustificano il Commissariamento rimane riservata al giudizio del CONI, che è il solo soggetto istituzionalmente preposto a valutare se le irregolarità gestionali riscontrate siano tali da mettere in pericolo l'interesse dell’ordinamento sportivo ad una sana e corretta gestione delle attività, e non è in alcun modo aperto allo scrutinio da parte del G.A. della scelta di procedere al Commissariamento.