T.A.R. Veneto, Sez. III, 18 novembre 2015, n. 1232 – Pres. Nicolosi - Est. Coppari
Sull’affidamento in concessione della gestione e della custodia di un impianto sportivo
(Omissis)
1. Con ricorso ritualmente notificato, l’ “Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. U. Q.” ha impugnato l’esito della procedura indetta dal Comune di Quinto Treviso per l’affidamento in concessione della gestione e della custodia dell’impianto sportivo denominato “Stadio Toni Righetto; Campi da Calcio e Pista di Atletica”, chiedendone al contempo la sospensione dell’efficacia in via cautelare.
1.1 Con il primo motivo di ricorso, l’associazione ricorrente – classificatasi seconda con 58 punti a fronte dei 78,43 punti del R.T.I. tra la mandataria F.C.D. T. A. e la mandante A.S.D. U.S. A. Q. M., primo graduato – ha dedotto che la gara espletata avrebbe violato l’art. 90, commi 24, 25 e 26, della legge n. 289/2002 che afferma il principio fondamentale in subiecta materia per cui “l’utilizzo degli impianti sportivi” deve essere “garantito a tutte le società e associazioni sportive che operano nel territorio”.
1.2. Con il secondo motivo, l’associazione “U. Q.” ha contestato il risultato della gara, poiché a fronte delle “dichiarazioni non veritiere” rese dal RTI Academy, sia in sede di offerta che in sede di comprova dei requisiti, non sarebbe seguita l’esclusione della concorrente o quantomeno l’azzeramento del punteggio ottenuto in forza delle dichiarazioni non veritiere medesime.
1.3. Ed invero sarebbe stato assegnato il punteggio massimo rispettivamente di 20 e 15 punti, malgrado la “falsità” delle dichiarazioni rese dal RTI Academy relativamente:
a) al “numero di ragazzi di età inferiore ai 18 anni al 31.12.2014 e residenti a Quinto di Treviso” alla medesima data “coinvolti nel 2014 nelle attività sportive organizzate e gestite dal soggetto richiedente per almeno tre mesi anche non continuativi”: gli atleti “under 18” residenti a Quinto di Treviso, infatti, non sarebbero 180, come ritenuto dalla Commissione, bensì solo 62, non essendovi “traccia dei nominativi di 22 atleti” degli 84 affermati in sede di comprova dal RTI aggiudicatario;
b) alla “dimensione della struttura associativa”, in quanto due dei nominativi indicati (S. R. e M. Z.) dal RTI Academy come propri tesserati “ricompresi tra i complessivi 207 soci” della società “Treviso Academy” sarebbero stati in realtà tesserati in altre società per la medesima stagione 2014-2015.
2. In via subordinata, la ricorrente ha contestato i criteri di valutazione delle offerte e i relativi punteggi stabiliti dall’amministrazione nell’avviso pubblico del 5 giugno 2015, poiché non avrebbero “valorizzato in alcun modo il concreto utilizzo dello stadio e dei campi da calcio da parte di società locali e comunque quelle società locali più rappresentative della collettività del Comune di Quinto di Treviso”. In particolare, l’associazione ricorrente ha allegato che si sarebbe immotivatamente fatto ricorso ad una gara ad evidenza pubblica pur in presenza di una sola associazione sportiva radicata nel territorio comunale, violando il cd. “criterio di preferenza” riservato alle associazioni locali (art. 3, comma 1, Regolamento comunale per la concessione in gestione degli impianti sportivi).
3. In via ulteriormente subordinata, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della bozza di convenzione allegata sub B) dell’avviso pubblico nella parte in cui stabilisce che “il concessionario garantisce che l’impianto possa essere utilizzato, con il concorso delle spese di gestione e previa comunicazione al Comune, compatibilmente con il programma di attività del concessionario stesso”, in quanto tale ultimo inciso consentirebbe di fatto di precludere “in termini assolutamente arbitrari ed aleatori l’utilizzo degli impianti, da parte di terzi”.
4. Si sono costituiti in giudizio sia l’amministrazione resistente che il RTI controinteressato chiedendo di respingere il ricorso in quanto infondato.
5. All’udienza camerale del 21 ottobre 2015 fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e sentite la parti sul punto, tratteneva la causa in decisione per definire il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
6. Il ricorso non è fondato.
6.1. In ordine al primo motivo, la pretesa violazione dei commi 24, 24 e 26 dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), è manifestamente insussistente.
6.2. Invero, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la società ricorrente non è “l’unica associazione sportiva nel territorio avente titolo in via preferenziale”: l’impianto in oggetto è, infatti, destinato non solo a “campo da calcio” ma anche a “pista d’atletica”, con la conseguenza che vengono legittimamente in rilievo anche realtà sportive comunali che oltre al calcio (come nel caso dell’associazione ricorrente) praticano anche l’atletica.
6.3. Ciò posto il Comune, mediante l’indizione della procedura ad evidenza pubblica in oggetto, ha – esattamente come prescritto dall’art. 90, comma 25, qualora “l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi” – affidato la gestione «in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari».
6.4. Parimenti infondata è la dedotta violazione dell’art. 3, commi 1 e 2, del citato Regolamento comunale “per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali”, secondo cui «Qualora l’Amministrazione comunale non intenda gestire gli impianti sportivi in economia diretta, essa affida la gestione degli impianti, a seguito di idonea pubblicizzazione, in via preferenziale ad Associazioni e Società sportive dilettantistiche locali senza fini di lucro, a Federazioni sportive ed Entri di promozione sportiva […]» (comma 1), con possibilità di affidamento diretto se nel territorio comunale sia presente un solo soggetto che promuova la disciplina praticabile nell’impianto (comma 2).
6.5. Al riguardo, è sufficiente osservare che il riferimento al carattere “locale” effettuato dalla disposizione regolamentare in esame non può intendersi (come propugnato dalla ricorrente) di esclusiva pertinenza dei soggetti appartenenti al “territorio comunale”, ben potendo rientrare in tale accezione tutte le associazioni gravitanti nella zona e nell’area in cui insistono gli impianti.
7. Anche il secondo motivo non merita accoglimento, non avendo trovato riscontro, in giudizio, la pretesa “non veridicità” delle dichiarazioni addebitate al RTI aggiudicatario.
7.1. In particolare, quanto agli atleti “under 18” indicati nell’offerta dal controinteressato, deve rilevarsi che essi risultano specificati – secondo quanto richiesto dal modulo allegato al bando – per numero di atleti coinvolti nei differenti periodi e nelle differenti attività, senza che sia mai stata dichiarata dal RTI aggiudicatario, in sede di offerta, la cifra complessiva di “180” atleti “under 18”.
7.1.1. Tale cifra risulta, piuttosto, da un errato conteggio operato dalla Commissione di gara nella seduta pubblica del 26 giugno 2015, con riferimento alla mandante “Atletica Q. M.”(cfr. verbale sub doc 16 dell’amministrazione resistente), la quale, con nota del 6 luglio 2015, in atti, rilevò l’errore segnalando all’amministrazione procedente che gli atleti in questione erano invece, complessivamente, “84” (cfr. doc 18 della resistente).
7.1.2. Alla luce di tali circostanze, quindi, difetta lo stesso presupposto di fatto (i.e.: dichiarazione di “180” atleti) dell’asserita indicazione mendace, con conseguente infondatezza della relativa censura.
7.2. Peraltro, il conteggio effettuato dalla ricorrente si fonda sull’erronea assimilazione fra elenco degli iscritti under 18 fornito dal RTI aggiudicatario e tabelle dei soci, mentre è ben possibile che un atleta under 18 ben sia stato coinvolto nelle attività dell’associazione senza essere necessariamente associato (attività “open”).
7.3. Quanto poi all’asserita “non veridicità” del numero (207) dei “soci iscritti per l’anno 2014” dichiarato dal RTI controinteressato, essa poggia parimenti sulla pretesa, quanto indimostrata, necessaria corrispondenza fra la qualità di “socio” e quella di “tesserato”, dovendosi al contrario affermare, con specifico riguardo alla posizione degli atleti Rizzotto e Zogaj, la compatibilità della loro iscrizione come “soci per l’anno 2014” di “Treviso Academy” con quella di “tesserati” con società diverse da quest’ultima.
8. Passando alle censure svolte in via subordinata, deve ribadirsi, sotto il primo profilo, che per “associazione locale” non può intendersi società “residente” o comunque “avente sede” nel territorio comunale. Al contrario, l’aggiudicazione della concessione in esame a un RTI composto da due società, l’una avente sede nel limitrofo Comune di Paese, l’altra con sede in Treviso, ma attiva in tutto l’interland della provincia, non si pone in alcuna contraddizione né con il Regolamento comunale citato né con la ratio delle disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica di cui alla legge n. 289/2002.
8.1. Sotto il secondo profilo, deve escludersi il carattere asseritamente arbitrario e/o meramente potestativo della disposizione convenzionale che prevede il criterio della “compatibilità” dell’utilizzo dell’impianto sportivo da parte di terzi con la programmazione delle attività del concessionario: essa, da un lato, trova la propria ragione giustificativa nell’esigenza di salvaguardare l’equilibrio economico e finanziario dell’investimento effettuato dal concessionario; dall’altro, in sede di concreta applicazione, incontra gli ordinari limiti derivanti dall’interpretazione secondo il canone della buona fede oggettiva.
9. Infine, con riguardo alla lamentata carenza istruttoria per non aver il Comune di Quinto attribuito alcuna rilevanza “al fatto che la società capogruppo mandataria FCD T. A. s.r.l.” sarebbe risultata – sulla base della visura camerale prodotta in sede di gara – “inattiva”, occorre osservare che tale documentazione – peraltro nemmeno richiesta dalla legge di gara e dunque non necessaria ai fini dell’aggiudicazione in esame – risulta del tutto superata a seguito dell’acquisizione della visura camerale in atti (sub doc. 38 di parte resistente) che attesta che l’inizio dell’attività della società in questione risale al 17 giugno 2013.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso risulta pertanto infondato sotto tutti i profili sollevati e deve quindi essere respinto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.