Sul principio di terzietà del Collegio di Garanzia dello Sport nei giudizi aventi a oggetto l’ammissione dalle competizioni professionistiche (TAR Lazio, Sez. I-ter, 3 febbraio 2021, n. 2659)
Titolo/Oggetto |
Sul principio di terzietà del Collegio di Garanzia dello Sport nei giudizi aventi a oggetto l’ammissione dalle competizioni professionistiche |
Estremi provvedimento |
TAR Lazio, Sez. I-ter, 3 febbraio 2021, n. 2659 |
Massima |
Il Collegio di Garanzia costituisce un organo terzo legittimato a pronunciarsi sulle controversie afferenti ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, nonché sui rilievi della CO.VI.SO.C. |
Keywords |
Campionato, Serie B, terzietà, CEDU, autonomia, forza maggiore |
Commento/Sintesi |
La U.S. Città di Palermo presentava, in data 24 giugno 2019, domanda di ammissione al Campionato di Calcio di Serie B per la stagione 2019/2020 e di rilascio della Licenza Nazionale. La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (da ora, CO.VI.SO.C.) comunicava alla società ricorrente, il 3 luglio 2019, il mancato rispetto dei criteri legali ed economico-finanziari, secondo quanto stabilito dall’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare, la società calcistica non era stata in grado, entro il termine perentorio del 24 giugno 2019, di: i) depositare la fideiussione obbligatoria; ii) effettuare il pagamento e il saldo di tutti i debiti arretrati nei confronti dei propri tesserati, dipendenti, collaboratori, società affiliate, Lega Serie B e F.I.G.C. Il Palermo calcio, dunque, si vedeva negata la concessione della Licenza Nazionale, proponendo successivamente ricorso – poi respinto con delibera del 12 luglio 2019, di cui al Comunicato Ufficiale 10/A – dinanzi al Consiglio Federale della F.I.G.C. Avverso il provvedimento del Consiglio Federale la U.S. Città di Palermo proponeva ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI il quale, tuttavia, lo respingeva con delibera del 23 luglio 2019.
Infine, con delibera del 24 luglio 2019, la F.I.G.C. disponeva lo svincolo di tutti i tesserati della società. Alla luce di quanto detto sopra, la U.S. Città di Palermo proponeva ricorso dinanzi al Giudice amministrativo di primo grado lamentando, in particolare: 1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. e dell’art. 3, legge n. 689/1981, in quanto il mancato rilascio della polizza fideiussoria sarebbe stato determinato da un fatto non dipendente dalla volontà della ricorrente e, per ciò stesso, avrebbe prodotto una situazione imprevedibile dovuta a forza maggiore; 2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della CEDU e dell’art. 1 del Protocollo Aggiuntivo n. 1, poiché i giudizi conclusisi in precedenza non avrebbero rispettato il principio di terzietà del giudice; in sostanza, non sarebbero stati giudizi “equi” in quanto, sia la F.I.G.C. che il CONI, avrebbero prescelto il proprio giudice. Adducendo tali motivazioni, la ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali prodotti dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati – in particolare, la delibera della F.I.G.C. che disponeva lo svincolo dei propri tesserati – lesivi della legittima aspettativa di ottenere il godimento effettivo del proprio diritto di proprietà.
Il Giudice amministrativo, in merito alla causa di forza maggiore invocata dalla ricorrente, afferma che gravava sulla società calcistica l’onere di vigilare sull’esatta osservanza, da parte del broker assicurativo, dell’incarico ad esso stesso conferito e sulla sua idoneità professionale. In particolare, sarebbe stato sufficiente osservare i canoni della normale diligenza e attenzione, poiché l’obbligo di presentare idonea garanzia incombeva esclusivamente sulla U.S. Città di Palermo. Pur ammettendo che l’inadempimento del broker non potesse essere ascrivibile alla diretta responsabilità della ricorrente e, dunque, fosse in grado di giustificare il mancato rispetto dei termini per l’adempimento, tale fatto impeditivo non può, comunque, rilevare quale causa di forza maggiore, poiché non assume una valenza oggettiva e generalizzata. Difatti, non ha interessato la totalità delle società calcistiche richiedenti l’iscrizione al Campionato di Serie B, bensì solo la U.S. Città di Palermo. In ogni caso la CO.VI.SO.C., negando il rilascio della Licenza Nazionale e l’iscrizione al Campionato di Serie B, contestava anche l’omesso pagamento di tutti i debiti nei confronti dei tesserati, dipendenti, collaboratori, società affiliate, Lega Serie B e F.I.G.C.; dunque, tale contestazione avrebbe costituito autonoma rilevanza per giustificare il provvedimento della Commissione di Vigilanza.
Con riguardo alla seconda questione presentata dalla società calcistica, occorre rilevare quanto previsto dall’art. 3, co. 1, legge n. 280 del 2003 – così come modificato dall’art. 1, co. 647, l. n. 145 del 2018 – il quale afferma che: “sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e della competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell’ordinamento sportivo che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado”. L’art. 2, co. 1, legge cit., riserva espressamente all’ordinamento sportivo l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie prevedendo, al successivo co. 2, che in caso di controversie le società abbiano l’onere di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.
Lo Statuto del CONI dispone tale riserva all’art. 12-ter, demandando in via esclusiva al Collegio di Garanzia la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione delle società o associazioni sportive professionistiche; tale giudizio è regolato da una disciplina volta a garantire la sua autonomia e indipendenza all’interno dell’ordinamento sportivo. Il Collegio costituisce, perciò, organo terzo legittimato a pronunciarsi sulle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni professionistiche e, nel caso che qui interessa, sui rilievi della CO.VI.SO.C.
Per quanto riguarda la decisione del Consiglio Federale, il procedimento per il rilascio della Licenza Nazionale viene dallo stesso approvato in base a quanto disposto dall’art. 4 del vigente Statuto della F.I.G.C.; tuttavia, il provvedimento che nega tale rilascio non ha natura giurisdizionale.
Con tale decisione, il Giudice amministrativo ribadisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo e, nel caso di specie, conferma la legittimità dei provvedimenti adottati dalla Federazione.
Sulla base di tali argomentazioni, il TAR Lazio ha respinto il ricorso della U.S. Città di Palermo, non riconoscendo il danno ingiusto lamentato dalla ricorrente e respingendo la domanda di risarcimento dalla stessa avanzata. |
Autore |
Avv. Enrico Spagnolello; Dott. Andrea Sircana |