La natura pubblicistica delle Federazioni sportive come discrimen per l’applicazione della Legge n. 241/1990
Titolo |
La natura pubblicistica delle Federazioni sportive come discrimen per l’applicazione della Legge n. 241/1990 |
Indicazione estremi del provvedimento annotato |
TAR Lazio, Sezione I-ter, 5 maggio 2020, n. 4693 |
Massima |
Il diritto di accesso ai sensi della Legge n. 241/1990 ai documenti delle Federazioni sportive può essere esercitato solo in relazione agli atti da queste assunti quali organi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano per perseguirne le finalità pubblicistiche |
Keywords |
Accesso agli atti; Federazioni; Legge n. 241/1990; FIPM |
Commento |
Nella sentenza in esame, il Giudice amministrativo di primo grado ha avuto modo di pronunciarsi sull’applicabilità della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” (“Legge n. 241/90”) nel caso di istanza di accesso agli atti rivolta nei confronti di una federazione sportiva nazionale. A seguito della pubblicazione da parte del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (“FIPM” o “Federazione”) dell’elenco degli atleti e dei tecnici convocati per la manifestazione formativa Traning Camp Internazionale, un tesserato della Federazione, vistosi escluso dall’elenco definitivo dei convocati, ha presentato richiesta di accesso agli atti alla FIPM. In particolare, l’istante, che in un primo momento figurava tra i convocati per la manifestazione sportiva, ha richiesto l’ostensione dell’estratto del verbale del Consiglio Federale e della registrazione della relativa adunanza, al fine di comprendere le ragioni della sua esclusione dall’elenco dei convocati, così come rettificato dalla Federazione a seguito di una seconda riunione del Consiglio Federale. Con successiva nota, il Consiglio Federale ha negato l’accesso, opponendo che l’istanza sarebbe preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato della Federazione e che il tesserato non vanterebbe alcun interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione richiesta. Avverso il suddetto diniego, l’istante ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio ai sensi dell’art. 116 c.p.a., lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 22, co. 1, lett. b), e 24, co. 3, della Legge n. 241/90. A fronte delle eccezioni sollevate dalla FIPM sull’inammissibilità del ricorso, il Giudice amministrativo di primo grado si è preliminarmente soffermato sull’applicabilità alla Federazione della Legge n. 241/90, che, all’art. 23, dispone che il diritto all’accesso ai sensi della predetta norma “si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi”. A tale proposito, è opportuno ricordare, infatti, che, ai sensi dell’art. 15, co. 2, del Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante “Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Nonostante il tenore letterale di tale norma, sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che le federazioni sportive presenterebbero la “duplice natura” di “associazioni di diritto privato” e al tempo stesso “di organi del CONI per la realizzazione dei fini istituzionali di quest’ultimo” (TAR Lazio, Sez. III-quater, 27 novembre 2012, n. 9848; cfr. altresì, TAR Calabria, Sez. II, 18 settembre 2006, n. 948). Sulla base di tale principio, si è ritenuto che, al fine di applicare la disciplina dell’accesso agli atti di cui alla Legge n. 241/90 alle federazioni sportive, è necessario verificare se il diritto di accesso agli atti di volta in volta azionato sia posto in relazione ai provvedimenti e alle decisioni assunti dalle federazioni in veste di associazione di diritto privato o in veste pubblicistica di organo del CONI. Solo in tale ultima ipotesi, il diritto di accesso agli atti sarà regolato dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/90 (cfr. ex multis TAR Toscana, Sez. I, 19 giugno 1998, n. 411). Richiamando i suddetti principi giurisprudenziali, il TAR Lazio ha ritenuto necessario verificare se la partecipazione alla manifestazione Training Camp Internazionale organizzata dalla FIPM potesse essere considerata o meno estrinsecazione della funzione pubblicistica della Federazione. L’analisi condotta dal Giudice amministrativo di primo grado si è basata sulla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale “le federazioni operano in qualità di associazioni di diritto privato nel caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna della federazione, ai rapporti tra le società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti” (Cass. Sez. Un., 16 giugno 1983, n. 4108; cfr. Cass. Sez. Un., 9 maggio 1991, n. 5181). In tale prospettiva, il TAR Lazio ha valorizzato la finalità formativa della manifestazione Training Camp Internazionale per affermare che, nel caso di specie, la documentazione richiesta afferiva a un’attività di tipo pubblicistico posta in essere dalla Federazione. Come noto, infatti, l’attività di formazione dei tecnici e degli atleti rientra tra quelle di tipo pubblico che vengono affidate alle Federazioni come funzionalizzazione dell’interesse di cui è attributario il CONI in qualità di Ente principale che cura l’organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale e la preparazione degli atleti. Avendo accertato la natura pubblicistica dell’attività della FIPM a cui la documentazione oggetto dell’istanza di accesso faceva riferimento, il TAR Lazio ha riconosciuto, nel caso di specie, l’applicabilità della Legge n. 241/90 alla Federazione. Entrando nel merito del ricorso proposto dall’istante, il Giudice amministrativo di primo grado lo ha accolto, affermando che la richiesta di conoscere le motivazioni sull’esclusione dall’elenco dei convocati alla manifestazione organizzata dalla Federazione deve “ritenersi sufficiente a radicare l’interesse all’accesso”, nella misura in cui dal provvedimento di esclusione risultava impossibile per il tesserato comprendere la decisione della FIPM. |
Autore |
Dott. Enrico Spagnolello Dott. Andrea Sircana |