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Tribunale di Bolzano 5 novembre 2018 "Attività ludico-sportiva in ambito scolastico e profili di responsabilità"

Titolo

Attività ludico-sportiva in ambito scolastico e profili di responsabilità.

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Tribunale di Bolzano 05 novembre 2018 - dott. Morris Recla

Massima

"Va esclusa la responsabilità dell’istituto scolastico per il danno subìto da un alunno in conseguenza di un colpo ricevuto nel corso di attività ludico-sportiva, durante la ricreazione, qualora non derivi da atto violento, ma costituisca fortuito incidente, compatibile con il normale svolgimento dell’attività praticata".

Keywords

Responsabilità della scuola – Culpa in vigilando – Art. 1218 c.c. – Art. 2048 c.c. – Art. 2049 c.c

Commento

Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 05.11.2018, ha rigettato la domanda di risarcimento proposta da parte di un alunno, dodicenne all’epoca del fatto, nei confronti dell’istituto scolastico (media inferiore) che frequentava.

Il giovane aveva riportato la rottura di un dente incisivo in conseguenza dell’urto fortuito con un altro giocatore nel corso di una partita “spontanea” di rugby.

L’incontro, difatti, era stato improvvisato da una decina di studenti, durante la ricreazione, alla presenza di tre educatori, utilizzando un pallone che non era stato messo a disposizione della scuola.

Secondo la ricostruzione che si legge in sentenza, l’impatto si sarebbe verificato a seguito del movimento di un alunno che, nell’intento di schivare alcuni “avversari”, si girava su se stesso, scontrandosi con l’attore che si muoveva alle sue spalle.

La domanda era stata proposta nei confronti dell’istituto scolastico al quale veniva addebitata la omessa vigilanza sull’incolumità degli alunni, e si fondava, in via alternativa, sul disposto dell’art. 1218 del codice civile, che in materia contrattuale obbliga il debitore al risarcimento del danno quando non esegua esattamente la prestazione dovuta, ovvero, in subordine, sugli articoli 2048 e 2049 del codice civile che, in sede extracontrattuale disciplinano, rispettivamente, la «responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arti» e quella dei «padroni e dei committenti».

La scuola si era difesa assumendo l’assenza di «culpa in vigilando», per l’impossibilità di impedire, concretamente, l’evento, se non attraverso un divieto assoluto di svolgere l’attività ludica da cui era originato, ed affermando la mancanza di responsabilità ex art. 2048 cod. civ., essendo dipeso il fatto da azione colposa o dolosa di altro allievo.

La Compagnia assicuratrice, convenuta in garanzia dalla convenuta, aveva eccepito, a sua volta, la sussistenza di un concorso di colpa dell’attore (come detto, minorenne all’epoca del fatto), quale fonte di responsabilità per «culpa in educando» a carico dei genitori.

Il Tribunale, prima di procedere alla valutazione della vicenda, ha svolto alcune considerazioni in merito alla natura giuridica delle responsabilità invocate da parte attrice, distinguendo tra i casi in cui sia l’alunno che procura a se stesso il danno, eventualità nella quale emerge un profilo di responsabilità contrattuale, da quelli in cui esso sia cagionato da altro studente, ipotesi che configura responsabilità extracontrattuale, ex art 2048 del codice civile.

Con riferimento alla responsabilità contrattuale ha affermato essa che sorge in conseguenza dell’iscrizione dell’alunno presso l’istituto, quale fonte di vincolo negoziale da cui deriva l’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e l’incolumità degli studenti per tutto il tempo in cui questi fruiscono della prestazione scolastica, e che è tale da imporre la predisposizione di tutti gli accorgimenti, all’interno e nelle pertinenze del plesso, al fine di evitare danni.

In caso di responsabilità contrattuale al danneggiato è richiesto di provare, esclusivamente, che l’evento si sia verificato durante lo svolgimento del rapporto, incombendo, a carico della scuola, l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto lesivo a sé, agli insegnanti e precettori, la cui responsabilità individuale deriva dal cosiddetto «contatto sociale», in un contesto in cui coesiste la responsabilità dell’istituto datore di lavoro, quale «padrone e committente».

Nell’ipotesi di illecito provocato da altro alunno, la responsabilità del precettore è presunta, salva la prova di non aver potuto impedire il fatto; in tal caso dunque il danneggiato dovrà provare che il danno sia stato cagionato da un illecito di un altro alunno, durante il tempo in cui era soggetto alla vigilanza del personale scolastico, mentre incombe a quest’ultimo di dimostrare di aver esercitato la sorveglianza con diligenza idonea di impedire il fatto, salva la prova liberatoria della inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le idonee cautele ad evitarlo.

Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto di escludere la responsabilità dell’istituto scolastico atteso che molti sport – quali il calcio, il basket, il rugby – sono inseriti nei programmi di educazione fisica e, quindi, non possono essere considerati violenti, benché nel loro svolgimento l’ipotesi di un contatto involontario tra i giocatori, anche della stessa squadra, possa considerarsi pressoché inevitabile.

Rilevato che «l'impatto non è avvenuto durante un'azione o movimento caratteristico dello sport del rugby e che presupponeva il necessario contatto fisico tra i partecipanti, quale, ad esempio, un placcaggio o una mischia», affermata l’involontarietà del gesto che ha determinato la lesione (il compagno che l’ha cagionata «del tutto involontariamente, nell'intento di schivare alcuni avversari, si girava su se stesso e si scontrava con l'attore, che si muoveva alle sue spalle»), tenuto conto del tipo di movimento che ha provocato il contatto («il cambio repentino di direzione di un giocatore in possesso della palla è un movimento tipico di numerosi sport»), il giudice monocratico ha valutato, dunque, «del tutto irrilevante che si trattasse o meno di una partita di rugby in quanto lo scontro, che non è stato minimamente connotato da violenza, sarebbe potuto capitare nel corso di una normale azione di gioco di qualsiasi sport di squadra con la palla».

La repentinità dello scontro e l’assenza di colpa a carico dei giocatori hanno indotto il Tribunale ad escludere l’incidenza causale della presenza, o meno, degli educatori, così mandando la scuola assolta dalla pretesa risarcitoria.

Afferma la sentenza che «anche ove gli educatori fossero stati presenti o avessero diretto personalmente la partita, sarebbe stata loro preclusa ogni possibilità di evitare l'evento, se non mediante il divieto assoluto di praticare qualsiasi sport di squadra con palla; divieto che, oltre che eccessivo in considerazione dell'età dei ragazzi, in assenza della prova che le condotte dei partecipanti fossero violente o eccessivamente esuberanti, appare francamente incompatibile con la finalità dell'ora di ricreazione che è proprio quella di consentire agli scolari di svagarsi».

Al rigetto della domanda ha fatto seguito la condanna dell’attore alle spese del giudizio.

Autore

Avv. Andrea Caranci

 

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