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Corte di giustizia Unione Europea Sez. IV, 10 novembre 2016, n.432/15 Odvolací finanční ředitelství c. Pavlína Baštová.

 

Titolo

Diritto a detrazione IVA relativa alle spese connesse all’attività di gestione di una scuderia ippica e applicabilità di aliquota ridotta dell’IVA al diritto di uso di impianti sportivi

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Corte Giustizia Unione Europea, Sez. IV, 10 novembre 2016, in causa C-432/15 Odvolací finanční ředitelství c. Pavlína Baštová - T. von Danwitz (Presidente); K. Jürimäe (Relatore)

Massima

La messa a disposizione di un cavallo da parte del suo proprietario, soggetto passivo IVA, non costituisce prestazione di servizi a titolo oneroso nel caso in cui essa non comporti l’attribuzione di un compenso per la mera partecipazione del cavallo alla gara ippica. Inoltre, per la Corte la direttiva IVA dev’essere interpretata nel senso che sussiste il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, in relazione alle operazioni effettuate per la preparazione e partecipazione alle corse ippiche del o dei cavalli del soggetto passivo IVA, a patto che ciascuna operazione presenti un nesso diretto e immediato con il complesso dell’attività economica esercitata. Infine, se l’uso di impianti sportivi e l’attività di allenamento dei cavalli sono elementi equivalenti dell’attività economica complessa, solo il primo elemento sarà soggetto ad un’aliquota ridotta dell’IVA.

Keywords

IVA; ippica; detrazione; impianti sportivi.

Commento

La Sig.ra Baštová, gestore di una scuderia di cavalli per corse ippiche, rivendicava il diritto, nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2010, di detrarre integralmente l’IVA per diverse prestazioni fornite nell’esercizio della sua attività. Inoltre, dichiarava l’IVA a valle all’aliquota ridotta del 10% sul servizio di gestione della scuderia fornito ai proprietari terzi dei cavalli da essa allevati e allenati.Il Finanční úřad d’Ostrov (l’Amministrazione tributaria di Ostrov, Repubblica Ceca), con avviso di accertamento del 26 settembre 2011, non riconosceva tali diritti. La Sig.ra Baštová si rivolgeva così al Finanční ředitelství v Plzni (la Direzione delle Finanze di Plzeň), il quale riconosceva il diritto a detrazione dell’IVA per la vendita dei propri cavalli, la fornitura di servizi di pubblicità e l’agriturismo, ma non l’applicabilità dell’aliquota ridotta del 10%. La Sig.ra Baštová impugnava la decisione dinanzi al Krajský soud v Plzni (la Corte regionale di Plzeň, Repubblica Ceca) che, con sentenza del 6 novembre 2013, qualificava la messa a disposizione del cavallo da parte del suo proprietario come servizio a titolo oneroso, conferendo così il diritto a detrazione dell’IVA.La Direzione delle Finanze impugnava la decisione della Corte regionale dinanzi al Nejvyšší správní soud, la Suprema Corte amministrativa, Repubblica Ceca), la quale poneva alla Corte di Giustizia, con rinvio pregiudiziale, tre questioni: i) se la messa a disposizione del cavallo fosse qualificabile come servizio a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. c), direttiva IVA e se anche i premi spettanti al proprietario del cavallo rientrassero in tale servizio; ii) in caso di risposta negativa a quest’ultimo quesito, se le spese sostenute per l’erogazione dei servizi coinvolti nella preparazione del cavallo alle gare rientrassero nelle spese generali sostenute per l’esercizio della complessiva attività della Sig.ra Baštová, soggetto passivo IVA; iii) se il servizio di gestione della scuderia per cavalli da corsa potesse essere assoggettato all’aliquota ridotta dell’IVA.Alla prima questione, la Corte risponde che la messa a disposizione del cavallo non è qualificabile come servizio a titolo oneroso se non sussiste un nesso tra tale prestazione e l’attribuzione di un compenso per la mera partecipazione dell’animale alla gara.Circa la seconda questione, la Corte precisa che le spese generali sostenute per ciascuna operazione devono presentare una connessione con l’attività unica complessa di gestione della scuderia, circostanza che dovrà appurare il giudice del rinvio.Infine, la Corte specifica che il beneficio dell’aliquota ridotta dell’IVA ricorre solo nel caso in cui l’attività principale del soggetto passivo consista nell’uso di impianti sportivi, non anche quando tale elemento sia equivalente all’attività di allenamento dei cavalli.

Autore

Andrea Sircana, Dottore in Giurisprudenza

Enrico Spagnolello, Dottore in Giurisprudenza

 

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