Corte di Giustizia Unione Europea, sez. IX, 22 gennaio 2015, causa C-55/14, Régie communale autonome dustade Luc Varenne c. Étatbelge.
Titolo |
Domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione della nozione di “locazione di beni immobili esenti” ai fini dell’applicazionedell’art. 13, parte B, lett. b) della Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 n. 77/388, in caso di messa a disposizione di uno stadio di calcio. |
Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Corte di giustizia dell’Unione europea, Sez. IX, 22 gennaio 2015, in causa C-55/14, Régiecommunale autonome dustadeLuc Varenne c. Étatbelge – J. Malenovsky (facente funzione di Presidente) M. Safjan (Relatore). |
Massima |
L’art. 13, parte B, lett. b), della Direttiva n. 77/388, “in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme”, deve essere interpretato nel senso che la concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio sulla base di un contratto che riservi taluni diritti e prerogative al proprietario e preveda la prestazione, da parte di quest’ultimo, di una serie di servizi, segnatamente di servizi di manutenzione, di pulizia e di messa a norma che corrispondano alla parte più rilevante del corrispettivo pattuito, non costituisce, in linea di principio, una “locazione di beni immobili” ai sensi della menzionata disposizione. |
Keywords |
IVA; locazione; concessione; stadi di calcio. |
Commento |
La Régiecommunale autonome dustadeLuc Varenne (di seguito, “Régie”), ente gestore dello stadio di calcio Luc Varenne della città belga Tournai, concludeva con la società calcistica Royal Football Club de Tournai ASBL (di seguito, “RFCT”) una convenzione in forza della quale il club calcistico fruiva, dietro corrispettivo, degli impianti dello stadio Luc Varenne. A seguito di verifiche effettuate nei confronti della Régie, l’amministrazione finanziaria belga contestava all’ente proprietario dell’impianto sportivo di aver posto in essere detrazioni d’imposta relative ad operazioni esulanti dalla sfera di applicazione dell’IVA. In particolare, l’amministrazione finanziaria riteneva che “la concessione della disponibilità di talune installazioni dello stadio all’RFCT dovesse essere considerata […] quale locazione immobiliare con conseguente esenzione dall’IVA ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, 2°, del codice dell’IVA”. Successivamente, l’amministrazione belga emanava un’ingiunzione di pagamento a carico della Régie al fine di recuperare l’ammontare dell’imposta che si assumeva illegittimamente portata in detrazione. La Règie impugnava l’ingiunzione di pagamento dinnanzi al Tribunale di primo grado di Mons che, con sentenza del 12 maggio 2011, statuiva che “la concessione di taluni impianti dello stadio di calcio […] dovesse essere qualificata come locazione di beni immobili e che correttamente l’amministrazione aveva negato la detraibilità dell’imposta assolta a monte”. Su tali basi, la Régie ricorreva alla Corte d’appello di Monsla quale, ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall’interpretazionedell’art. 13, parte B, lett. b)della Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 n. 77/388 (conosciuta anche come “sesta direttiva”), per cui “Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano[ai fini dell’applicazione dell’IVA] l'affitto e la locazione di beni immobili”, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale concernente l’esatto ambito di applicazione della norma citata. In particolare, si chiedeva se una concessione a titolo oneroso della disponibilità di uno stadio di calcio sulla base di un contratto che riservi taluni diritti al proprietario e preveda la prestazione, da parte di quest’ultimo, di una serie di servizi (i.e. servizi di manutenzione, pulizia e messa a norma dell’impianto), rappresentanti l’80% del corrispettivo pattuito, costituisca o meno una “locazione di beni immobili” ai sensi della Direttiva n. 77/388. La Corte di giustizia rilevava, in primo luogo, che la caratteristica fondamentale della nozione di “locazione di beni immobili”, ai fini che qui rilevano, è che essaconferisce alla controparte contrattuale, per una durata convenuta e dietro corrispettivo, il diritto dioccupare un immobile come proprietario e di escludere qualsiasi altro soggetto dal beneficio di talediritto. In secondo luogo, che tali requisiti, essendo l’art. 13, parte B, lett. b) una deroga al principio generale per cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, devono essere interpretati restrittivamente. Ed infine, che spetta ai giudici nazionali, tenendo conto delle circostanze proprie del caso, determinare le caratteristiche essenziali dell’operazione al fine di procedere alla sua qualificazione alla luce della sesta direttiva. Per quanto concerne la qualificazione dell’utilizzazione di impianti sportivi, lo stesso consesso ribadiva l’importante principio per cui le prestazioni connesse alla pratica dello sport devono, per quanto possibile, essere considerate nel loro complesso. Entrando nel merito della questione, la Corte rilevava, da un lato, che i diritti di accesso agli impiantisportivi,attribuiti pattiziamente alla Régie, non potevano di per sé escludere la qualificazione dell’operazione quale locazione ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva; dall’altro, che l’eventuale valutazione del godimento dell’immobile come occasionale costituiva un indizio per ritenere che l’operazione in oggetto poteva essere complessivamente qualificata come prestazione di servizi anziché come locazione. Sulla base di tali considerazioni, il Giudice europeo rispondeva alla questione pregiudiziale dichiarando che la concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio sulla base di uncontratto che riservi taluni diritti e prerogative al proprietario e preveda la prestazione, da parte diquest’ultimo, di una serie di servizi, segnatamente di servizi di manutenzione, di pulizia e di messa a norma che rappresentino l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto, non costituisce, inlinea di principio, una “locazione di beni immobili” ai sensidell’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva. |
Autore |
Enrico Spagnolello, Dottore in Giurisprudenza Andrea Sircana, Dottore in Giurisprudenza |