Cassazione Penale, Sezione III, 10 novembre 2016, n. 2640. "Il Doping con finalità estetiche realizza il reato di ricettazione nella sua componente sia oggettiva che soggettiva"
Titolo |
“Il Doping con finalità estetiche realizza il reato di ricettazione nella sua componente sia oggettiva che soggettiva” |
Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Cassazione Penale, Sez.III, sentenza 10.11.2016 n. 2640 Dott. Diotallevi Giovanni(Presidente); Dott.ssa Verga Giovanna (rel. Consigliere) |
Massima |
L'acquisto consapevole di sostanze dopanti attraverso canali diversi dalle farmacie e dai dispensari autorizzati, effettuato con il fine specifico, non disconosciuto, di procurarsi il vantaggio di un miglioramento del proprio aspetto estetico, realizza il reato di ricettazione nelle sue componenti oggettiva e soggettiva. |
Keywords |
Sostanze dopanti - Dolo specifico - Ricettazione - Nozione di profitto - Miglioramento estetico |
Commento |
La sentenza in oggetto offre alla Suprema Corte l’occasione per chiarire che il delitto di ricettazione continuata di sostanze dopanti si configura anche nel caso in cui gli anabolizzanti vengano utilizzati unicamente con la finalità di migliorare il proprio aspetto fisico e la propria muscolatura. La difesa dell’imputato proponeva ricorso lamentando, da un lato, l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato presupposto (delitto di commercio di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive) per mancanza del dolo specifico della somministrazione di sostanze finalizzate a prestazioni agonistiche; dall’altro, la mancanza dell’elemento soggettivo della ricettazione costituito dal dolo specifico di procurare a sé ingiusto profitto. La Corte di Legittimità puntualizza, in primo luogo,che in materia di lotta contro il doping, per la configurabilità del delitto di commercio di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive, di cui all'art. 9, comma 7, l. 14 dicembre 2000, n. 376, non è richiesto il dolo specifico, essendo il commercio clandestino di tali sostanze punito indipendentemente dal fine specifico perseguito dal soggetto agente. Si tratta, infatti, di un reato di pericolo diretto a prevenire il rischio derivante dalla messa in circolazione di tali farmaci al di fuori delle prescrizioni imposte dalla legge. Il loro commercio, quindi,è sanzionato indipendentemente dal fine specifico del soggetto agente a differenza dalle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell’art. 9 l. n. 376/2000. Con riferimento, invece, alla seconda contestazione il ricorrente non ritiene configurato il dolo specifico del reato di ricettazione in quanto l’acquisto delle sostanze dopanti era finalizzato unicamente a migliorare il proprio aspetto fisico. Secondo la giurisprudenza allegata dalla difesa dell’imputato, tale estensione del concetto di utilità condurrebbe a un’interpretazione abrogante del dolo specifico richiesto dalla norma, con la conseguenza che la condotta di acquisto e ricezione di cosa proveniente da delitto sarebbe punibile solo sulla base del dolo generico. Anche questa linea interpretativa, tuttavia, viene rigettata dal Collegio giudicante, che rileva come ai fini dell’integrazione del reato non sia essenziale l’effettivo conseguimento del profitto in quanto lo scopo dell’incriminazione è reprimere il possesso di un bene di provenienza delittuosa quando l’agente sia a conoscenza di tale provenienza. |
Precedenti conformi (se esistenti) |
Cass. Pen., Sez. III, 23 ottobre 2013, n. 46246; Cass. Pen., Sez. II, 15 novembre 2011 n. 43328; Cass. Pen., Sez. VI, 20 febbraio 2003 n. 17322; |
Precedenti non conformi (se esistenti) |
Cass. Pen. Sez. II, 09 gennaio 2013, n. 843 |
Essenziali riferimenti bibliografici (ove ritenuti necessari) |
“Condanna per il 'narciso' che acquista sostanze dopanti per finalità estetiche” in Diritto & Giustizia 2017, 20 gennaio, nota a sentenza di Laura Piras;Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.2, 2017, pag. 772, nota a sentenza di Mattia Miglio. Bonini, “Doping tra sanzione penale e giustizia sportiva: il ruolo discriminante del dolo specifico” in Penale Contemporaneo 2012 p.11 ss. |
Autore |
Dott.sse Giulia Funghi e Chiara Iovino |
Scarica qui il testo del provvedimento in PDF