Consiglio di Stato, Sez. Quarta n. 135-2018 "Classificazione acustica degli impianti sportivi, il sindacato del Giudice amministrativo deve limitarsi al controllo dell’iter logico formale adottato dal Comune"
Classificazione acustica degli impianti sportivi, il sindacato del Giudice amministrativo deve limitarsi al controllo dell’iter logico formale adottato dal Comune |
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Consiglio di Stato, Sezione IV, 11 gennaio 2018, n. 135 |
Massima |
L'onere di classificazione acustica del territorio spetta ex lege ai Comuni che, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, esprimono una funzione lato sensu pianificatoria, inserita in un nucleo particolarmente ampio di discrezionalità amministrativa, per cui l'ambito del sindacato giurisdizionale del Giudice della funzione pubblica si presenta ristretto e sostanzialmente limitato ad un riscontro ab externo del rispetto dei canoni di logicità formale. |
Keywords |
Impianti sportivi; autodromo; enti locali; inquinamento acustico. |
Commento |
Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso principale del Comune di Imola e il ricorso incidentale della Formula Imola S.p.A., ha riformato la sentenza del TAR Emilia Romagna del 21 dicembre 2017 con cui il Giudice amministrativo di primo grado aveva annullato la deliberazione del Consiglio comunale di Imola n. 233 del 22 dicembre 2015, recante il “Piano di classificazione acustica”, nella parte in cui ha classificato l'autodromo “Enzo e Dino Ferrari” in V classe, ossia il grado riservato a quelle porzioni di territorio considerate strategiche e ad alta specializzazione economica, culturale e sportiva con forte attrattività di persone e merci (c.d. poli funzionali), e non in IV classe, concernente le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione e con elevata presenza di attività commerciali e uffici. La materia dell'inquinamento acustico costituisce l'oggetto della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, con cui il Legislatore ha inteso suddividere la competenza in materia fra Stato, Regioni, Province e Comuni. Per quanto qui di interesse, la classificazione del territorio comunale spetta ai Comuni i quali, nell’esercizio della loro attività amministrativa, devono tener conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio e dei criteri dettati dalle leggi regionali. In virtù della citata normativa nazionale, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15, il cui art. 2, co. 3, demanda alla Giunta regionale il compito di “fissare i criteri e le condizioni per la classificazione del territorio comunale, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a) e f), della L. n. 447 del 1995”. In tale contesto normativo, la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha emanato la Delibera 9 ottobre 2001, n. 2053, avente a oggetto “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante “disposizione in materia di inquinamento acustico””. Sulla base di tali premesse, il Comune di Imola, in estrema sintesi, ha rappresentato, in primo luogo, che la citata Delibera, da un lato, non aveva valenza vincolante nella scelta tecnica adottata limitandosi a costituire solo uno “strumento operativo e metodologico per le Amministrazioni comunali” e, dall’altro, non recava alcuna disposizione specifica per le piste motoristiche; in secondo luogo, che all’autodromo non poteva che essere assegnata la classe V, poiché la fonte di rumore non deriva dall’intensa attività umana bensì dalle vetture che in esso gareggiano, dunque dalla natura funzionale dell’impianto. Il Consiglio di Stato, accogliendo le censure dedotte dal Comune di Imola in merito alla valenza del provvedimento della Giunta Regionale, ha affermato, innanzitutto, che la lamentata violazione della Delibera non può qualificarsi come violazione di legge stante l’assenza di carattere cogente del provvedimento, sussistendo, al più, un profilo di eccesso di potere nell’ipotesi in cui la distonia fra le modalità seguite dal Comune e i criteri generali indicati dalla Delibera sia “macroscopica e priva di alcuna valida motivazione logica e, come tale, faccia presumere un uso incongruo ed irragionevole del potere”. Più in particolare, il Collegio, evidenziando come la stessa Giunta Regionale abbia inteso fornire agli Enti locali solamente criteri metodologici e indirizzi di massima per procedere alla classificazione urbanistica del territorio definendo lo stesso provvedimento come “direttiva”, ha affermato che il potere di classificazione acustica del territorio dei Comuni della Regione Emilia-Romagna incontra dei criteri generali di orientamento dichiaratamente e intenzionalmente privi di carattere vincolante e dettati più con finalità di ausilio all’attività degli Enti locali che di effettiva conformazione autoritativa ex ante. Con riguardo ai poteri di classificazione acustica territoriale spettanti all’Ente locale, il Giudice di secondo grado ha statuito che siffatte prerogative tecniche, determinandosi in una funzione pianificatoria per il territorio, costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sì che l'ambito del sindacato giurisdizionale si presenta ristretto e sostanzialmente limitato ad una verifica del rispetto dei canoni di logicità formale. Ad avviso del Consiglio di Stato, dunque, l’operato del Comune di Imola, concretizzatosi in una manifestazione di ampia discrezionalità, sarebbe andato incontro a censure solo in presenza di palesi errori di fatto o di abnormi e macroscopici profili di irragionevolezza, da intendersi come irragionevolezza intrinseca, ossia come insanabile frattura logica interna all'atto, fra le premesse logiche e il dato classificatorio finale. Nel caso di specie, il Collegio ha invece ritenuto logica la scelta del Comune di riferirsi, ai fini della classificazione acustica dell'autodromo, alla nozione di “Polo Funzionale”, locuzione con cui la vigente legislazione urbanistica della Regione Emilia Romagna definisce e qualifica “le parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate, in ambiti identificabili per dimensione spaziale ed organizzazione morfologica unitaria, una o più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità” (cfr. art. A-15, Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20, recante “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”), in quanto siffatta qualifica si rivela del tutto conforme all'uso, risalente nel tempo, che viene fatto dell'autodromo come sede di manifestazioni motoristiche d'interesse anche mondiale. |
Autore |
Enrico Spagnolello, Dottore in Giurisprudenza Andrea Sircana, Dottore in Giurisprudenza |