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CICOLARI CONI E FIPAV, II° GRADO

 

Titolo

CICOLARI CONI E FIPAV, II° GRADO

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Consiglio di Stato, Sez. V, 22.06.2017, N. 3065 – Dott. Giuseppe Severini (Presidente), Dott. Paolo Troiano (Consigliere), Paolo Giovanni Nicolo' Lotti (Consigliere), Dott.ssa Raffaele Prosperi (Consigliere), Dott. Valerio Perotti (Consigliere - Estensore)

Massima

In tema di rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statuale l' art. 1 D.L. n. 220 del 2003 definisce l'ambito di autonomia del primo; essendo quello sportivo un ordinamento infra statuale, la norma comporta che le sue peculiarità non possono sacrificare le posizioni soggettive rilevanti per l'ordinamento statuale, perché inviolabili o comunque meritevoli di tutela rafforzata in quanto non disponibili (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III quater, n. 3055/2016)

Keywords

 SPORT – RIPARTO DI GIURISDIZIONE

Commento

Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, accoglie il ricorso in appello proposto dalla Federazione Italiana Pallavolo contro l’atleta C.G. e nega, in riforma della sentenza del TAR LAZIO, Sez. III Quater, n. 3055/2016, il risarcimento del danno ingiusto in favore della tesserata. Nel caso di specie i giudici d’appello affermano che le voci di danno liquidate nella sentenza di primo grado, derivanti dalla interruzione di trattative, dalla risoluzione di contratti di sponsorizzazione e dal lamentato danno all’immagine dell’atleta, sono frutto di occasione, che esula dall’attività federale e che, pertanto, non avrebbero dovuto avere alcun ingresso in giustizia. Viene, così, statuito che la tutela accordata dalla giustizia sportiva e poi dal giudice amministrativo non concerne la tutela di interessi economici privati lesi dalle decisioni sportive.

Autore

Avv. Saverio Sicilia