Cos'è il Whistleblowing
Tutti i dipendenti, i collaboratori ed i fornitori di beni e servizi del CONI possono segnalare:
- violazioni della normativa nazionale;
- comportamenti, atti ed omissioni che ledono l’interesse pubblico e l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazioni del PIAO 2023-2025, del Codice di Comportamento, delle procedure e policy organizzative, nonché delle previsioni del CCNL;
- determinati illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea.
La norma individua i seguenti canali di segnalazione:
- interno (al CONI)
- esterno (ad ANAC)
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
ATTENZIONE: il ricorso al canale di segnalazione esterna (ANAC) è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
- il canale interno obbligatorio non è attivo;
- non è stato dato seguito ad una segnalazione interna;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che alla segnalazione interna non verrebbe dato seguito, ovvero che esporrebbe se stessa al rischio di atti ritorsivi;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione oggetto della segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Quanto viene segnalato deve essere sempre attinente all'attività dell'Ente, basato su una solida cognizione dei fatti e delle circostanze.
Non costituiscono oggetto di segnalazione:
- le notizie palesemente prive di fondamento
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico
- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o voci scarsamente attendibili (“voci di corridoio”)
È fatto divieto di riferire contenuti ingiuriosi, calunniosi o diffamatori che non saranno presi in considerazione, fatta salva ogni azione a tutela del danneggiato.