TNAS: Respinta l'istanza cautelare dell'U.S. Alessandria
Il Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, Alberto de Roberto, in merito alla controversia US Alessandria 1912 / Federazione Italiana Giuoco Calcio a seguito della pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte di Giustizia Federale del 18 agosto (C.U. n.032 del 2 settembre 2011) ha adottato i seguenti provvedimenti:
“-Respinge l’istanza cautelare proposta dalla U.S. Alessandria 1912 Srl, salve e impregiudicate naturalmente, le competenze del costituendo Collegio arbitrale di cui all’art. 23, comma 2, del Codice;
-Fissa alla Federazione Italiana Giuoco Calcio termine fino al 9 settembre 2011 per provvedere alla designazione del proprio arbitro.”
L’istanza arbitrale ha per oggetto il provvedimento con cui la Corte di Giustizia Federale ha confermato la decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale, in relazione all’inchiesta sulle scommesse, di retrocessione della società all’ultimo posto in classifica nel campionato di Prima Divisione 2010/2011, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo Presidente Giorgio Veltroni.
Il TNAS ha ricevuto,inoltre, istanza di arbitrato da parte della S.S.D. Comprensorio Alto Tirreno e della A.S.D. G.S. Bianco nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Dilettanti. L’istanza ha per oggetto il provvedimento di rigetto emesso dal Comitato Reggio Calabria alla istanza di esclusione, per rinuncia, al Campionato di Promozione ed iscrizione al Campionato di Seconda Categoria avanzata dalla S.D.D. Comprensorio Alto Tirreno e la richiesta di ammissione al campionato di Promozione Regione Calabria della A.S.D. G.S. Bianco in luogo della S.S.D. Comprensorio Alto Tirreno. In merito a questa istanza il Presidente del TNAS ha emesso il seguente provvedimento:
“Fissa alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e alla Lega Nazionale Dilettanti termine fino al 12 settembre 2011 per la costituzione ex art. 12 del Codice. Riduce a un terzo il termine per la pronuncia del lodo. Riserva l’adozione del provvedimento relativo alla nomina dell’organo arbitrale successivamente allo spirare del termine di cui al suddetto termine”.
Roma, 3 settembre 2011