TNAS: L'Atalanta Calcio, Doni, Gervasoni, Paoloni e Sommese ricorrono contro la FIGC. Differita la pronuncia sulla sospensiva richiesta da Doni
Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport comunica che sono state depositate le seguenti istanze di arbitrato:
da parte della società Atalanta Bergamasca Calcio SpA nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la sanzione della penalizzazione di 6 punti in classifica da scontarsi nel campionato 2011/2012, comminatale dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermatale dalla Corte di Giustizia Federale a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità oggettiva e presunta ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e art. 4, commi 2 e 5, del CGS, nelle violazioni rispettivamente ascritte ai suoi tesserati Cristiano Doni e Thomas Manfredini;
da parte di Cristiano Doni nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la sanzione della squalifica per 3 anni e 6 mesi, comminatagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermatagli dalla Corte di Giustizia Federale a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 7, commi 1, 5 e 6 del CGS in relazione alla gara Atalanta / Piacenza del 19 marzo 2011;
da parte di Marco Paoloni nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la sanzione della squalifica per 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, comminatagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermatagli dalla Corte di Giustizia Federale a seguito di deferimento del Procuratore Federale per “…la partecipazione all’associazione di cui all’art. 9 del CGS e per l’accertata responsabilità del deferito in ordine alla realizzazione di 9 illeciti sportivi”;
da parte di Carlo Gervasoni nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la sanzione della squalifica per 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, comminatagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermatagli dalla Corte di Giustizia Federale a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 9, 7, commi 1, 5 e 6, in relazione alle gare Atalanta / Piacenza del 19 marzo 2011 e Novara / Ascoli del 2 aprile 2011;
da parte di Vincenzo Sommese nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la sanzione della squalifica per 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, comminatagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermatagli dalla Corte di Giustizia Federale a seguito di deferimento del Procuratore Federale per la violazione degli artt. 9, 7, 1 e 6 del CGS.
In riferimento al ricorso presentato da Cristiano Doni si sottolinea che che il Presidente del TNAS, vista l’istanza di adozione di misure cautelari di urgenza, volta a conseguire la sospensione del provvedimento impugnato, ha, con propria deliberazione:
rilevato che non è ancora sopraggiunta la motivazione della decisione impugnata; rilevato che, in assenza della motivazione della decisione, non è consentita alcuna valutazione del fumus della pretesa fatta valere dinanzi al Tribunale; rilevato che in tale situazione vada differita ogni determinazione sull’istanza cautelare, in attesa di acquisire la decisione impugnata; differito ogni pronuncia in attesa dell’acquisizione agli atti della decisione impugnata in forma completa.
Roma, 16 settembre 2011
da parte della società Atalanta Bergamasca Calcio SpA nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la sanzione della penalizzazione di 6 punti in classifica da scontarsi nel campionato 2011/2012, comminatale dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermatale dalla Corte di Giustizia Federale a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità oggettiva e presunta ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e art. 4, commi 2 e 5, del CGS, nelle violazioni rispettivamente ascritte ai suoi tesserati Cristiano Doni e Thomas Manfredini;
da parte di Cristiano Doni nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la sanzione della squalifica per 3 anni e 6 mesi, comminatagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermatagli dalla Corte di Giustizia Federale a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 7, commi 1, 5 e 6 del CGS in relazione alla gara Atalanta / Piacenza del 19 marzo 2011;
da parte di Marco Paoloni nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la sanzione della squalifica per 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, comminatagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermatagli dalla Corte di Giustizia Federale a seguito di deferimento del Procuratore Federale per “…la partecipazione all’associazione di cui all’art. 9 del CGS e per l’accertata responsabilità del deferito in ordine alla realizzazione di 9 illeciti sportivi”;
da parte di Carlo Gervasoni nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la sanzione della squalifica per 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, comminatagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermatagli dalla Corte di Giustizia Federale a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 9, 7, commi 1, 5 e 6, in relazione alle gare Atalanta / Piacenza del 19 marzo 2011 e Novara / Ascoli del 2 aprile 2011;
da parte di Vincenzo Sommese nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la sanzione della squalifica per 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, comminatagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermatagli dalla Corte di Giustizia Federale a seguito di deferimento del Procuratore Federale per la violazione degli artt. 9, 7, 1 e 6 del CGS.
In riferimento al ricorso presentato da Cristiano Doni si sottolinea che che il Presidente del TNAS, vista l’istanza di adozione di misure cautelari di urgenza, volta a conseguire la sospensione del provvedimento impugnato, ha, con propria deliberazione:
rilevato che non è ancora sopraggiunta la motivazione della decisione impugnata; rilevato che, in assenza della motivazione della decisione, non è consentita alcuna valutazione del fumus della pretesa fatta valere dinanzi al Tribunale; rilevato che in tale situazione vada differita ogni determinazione sull’istanza cautelare, in attesa di acquisire la decisione impugnata; differito ogni pronuncia in attesa dell’acquisizione agli atti della decisione impugnata in forma completa.
Roma, 16 settembre 2011