TNAS: Differita la pronuncia sulla richiesta di sospensione e riduzione dei termini presentata dall'Ascoli Calcio 1898 Spa contro il provvedimento della FIGC
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- vista l’istanza di adozione di misure cautelari di urgenza (sospensione del provvedimento impugnato);
- vista l’istanza di riduzione del termine di pronuncia del lodo e di riduzione del tempo a disposizione della parte intimata per lo svolgimento della sua attività difensiva;
- rilevato che, pur risultando venuto a scadenza il termine per il deposito, non è ancora sopraggiunta la motivazione della decisione impugnata;
- rilevato che, in assenza della motivazione della decisione, non è consentita alcuna valutazione del fumus della pretesa fatta valere dinanzi al Presidente del Tribunale;
- rilevato che in tale situazione va differita ogni determinazione sull’istanza cautelare, in attesa di acquisire la decisione impugnata;
- rilevato che è il caso, in questa situazione, di rinviare anche ogni determinazione sulla richiesta di abbreviazione dei termini ha differito ogni pronuncia sulle richieste di sospensione e riduzione dei termini avanzate dal ricorrente in attesa dell’acquisizione agli atti della decisione impugnata in forma completa. Si comunica altresì che è stata presentata istanza di arbitrato al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport da parte di Davide Saverino – all’epoca dei fatti calciatore della Ass. Reggiana 1919 SpA - nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la sanzione della squalifica di 3 anni comminata, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermata dalla Corte di Giustizia Federale per la “violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del CGS, per avere, prima della gara Reggiana – Ravenna del 10 aprile 2011, … posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta…”.
Roma, 19 settembre 2011