ANTIDOPING: Il TNA squalifica per 6 mesi Olmo Rosario Perez (Baseball). Tra gli altri provvedimenti stop di 2 e 3 mesi per due minori (Bowling e Tennis)
Il Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta G.M. (minore) visto l’art. 10.4 del Codice Wada e l’art. 4.4 delle Norme Sportive Antidoping, rilevato l’illecito commesso ex art. 2.1, dichiara l’atleta responsabile dell’addebito ascrittogli e gli infligge 3 mesi di squalifica, con decorrenza dal 22/09/2011 e scadenza al 21/12/2011. Condanna inoltre l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 300,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla ITF, alla FIT e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.
Il TNA altresì, nel procedimento disciplinare a carico di Simone Cadamuro, visti gli artt. 2.2, 2.6 del Codice WADA e 6 delle Norme Sportive Antidoping, rilevato l’illecito commesso, gli infligge 2 anni di inibizione a tesserarsi e a rivestire in futuro cariche od incarichi in seno al CONI, alle FSN alle DSA e agli EPS, a frequentare in Italia gli impianti Sportivi, gli spazi destinati agli atleti, al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti Enti Sportivi, con decorrenza dal 24/11/2011 e scadenza al 23/11/2013. Condanna altresì Simone Cadamuro al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 450,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN, alle DSA e agli EPS.
Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta R.B. (minore) visti gli artt. 10.4, 2.1 del Codice Wada e 4.4 delle Norme Sportive Antidoping, rilevato l’illecito commesso, dichiara l’atleta responsabile dell’addebito ascrittogli e gli infligge 2 mesi di squalifica, con decorrenza dal 22/09/2011 e scadenza al 21/11/2011. Condanna inoltre l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 300,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla FIQ, alla FISB e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.
Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Olmo Rosario Perez, visti gli artt. 2.1 e 10.4 del Codice Wada, rilevato l’illecito commesso, dichiara l’atleta responsabile dell’addebito ascrittogli e gli infligge 6 mesi di squalifica, con decorrenza dal 5/09/2011 e scadenza al 4/03/2012. Condanna inoltre l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 400,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla IBAF, alla FIBS e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.
Il TNA, infine, nel procedimento disciplinare a carico di Gianfranco Marra, letti gli atti, sentite le Parti in udienza, d’accordo con l’Ufficio di Procura Antidoping, sospende il presente procedimento e rimette gli atti all’UPA ai sensi dell’art. 32, comma 13, delle Norme Sportive Antidoping. Dispone che la presente ordinanza sia comunicata all’interessato e all’Ufficio di Procura Antidoping.
Roma, 24 novembre 2011
Il TNA altresì, nel procedimento disciplinare a carico di Simone Cadamuro, visti gli artt. 2.2, 2.6 del Codice WADA e 6 delle Norme Sportive Antidoping, rilevato l’illecito commesso, gli infligge 2 anni di inibizione a tesserarsi e a rivestire in futuro cariche od incarichi in seno al CONI, alle FSN alle DSA e agli EPS, a frequentare in Italia gli impianti Sportivi, gli spazi destinati agli atleti, al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti Enti Sportivi, con decorrenza dal 24/11/2011 e scadenza al 23/11/2013. Condanna altresì Simone Cadamuro al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 450,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN, alle DSA e agli EPS.
Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta R.B. (minore) visti gli artt. 10.4, 2.1 del Codice Wada e 4.4 delle Norme Sportive Antidoping, rilevato l’illecito commesso, dichiara l’atleta responsabile dell’addebito ascrittogli e gli infligge 2 mesi di squalifica, con decorrenza dal 22/09/2011 e scadenza al 21/11/2011. Condanna inoltre l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 300,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla FIQ, alla FISB e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.
Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Olmo Rosario Perez, visti gli artt. 2.1 e 10.4 del Codice Wada, rilevato l’illecito commesso, dichiara l’atleta responsabile dell’addebito ascrittogli e gli infligge 6 mesi di squalifica, con decorrenza dal 5/09/2011 e scadenza al 4/03/2012. Condanna inoltre l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 400,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla IBAF, alla FIBS e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.
Il TNA, infine, nel procedimento disciplinare a carico di Gianfranco Marra, letti gli atti, sentite le Parti in udienza, d’accordo con l’Ufficio di Procura Antidoping, sospende il presente procedimento e rimette gli atti all’UPA ai sensi dell’art. 32, comma 13, delle Norme Sportive Antidoping. Dispone che la presente ordinanza sia comunicata all’interessato e all’Ufficio di Procura Antidoping.
Roma, 24 novembre 2011