Camera di Conciliazione: inammissibili gli arbitrati di Treviso e Mazzoleni
Sono state depositati oggi, presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, due lodi arbitrali che riguardano le istanze del Treviso e di Mario Mazzoleni.
Il Collegio arbitrale, presieduto dall’Avv. Mario Antonio Scino, composto dal Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini e dal Prof. Avv. Dario Buzzelli, ha deliberato il lodo arbitrale sul procedimento promosso dalla società Treviso FBC 1993 Srl/FIGC/Lega Nazionale Professionisti/Consiglio di Lega. Questo il dispositivo:
“Il Collegio Arbitrale, all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione,
1. dichiara l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato formulata dal Treviso FBC 1933 S.r.l. con atto del 20 settembre 2006, prot. 1497;
2. fermo restando il vincolo di solidarietà gravante sulle parti, pone integralmente a carico della parte istante gli onorari e le spese di arbitrato, nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento, nonché gli onorari e le spese di difesa delle parti costituite FIGC e Lega Nazionale Professionisti, quantificati forfetariamente, per ciascuna parte, in Euro 3.000 oltre IVA, CAP e rimborso spese generali;
3. condanna la parte istante alla rifusione in favore della FIGC e della Lega Nazionale Professionisti degli importi versati a titolo di diritti amministrativi;
4. dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati definitivamente dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.”
Il Collegio arbitrale, presieduto dal Prof. Avv. Maurizio Benincasa, composto dall’ Avv. Aurelio Vessichelli e dal Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini, ha deliberato il lodo arbitrale sul procedimento promosso da Mario Mazzoleni /FIGC /AIA. Questo il dispositivo:
"Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
1. dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato formulata dal Signor Mario Mazzoleni con atto depositato in data 9 ottobre 2006 Prot. n. 1578;
2. condanna il ricorrente al pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato – liquidati dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento;
3. condanna il ricorrente al pagamento in favore della F.I.G.C. delle spese di lite liquidate € 1.000,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
4 dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.”