In vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva, istituito il Collegio di Garanzia
A far data dal 1° luglio 2014 è entrato in vigore il Codice della Giustizia Sportiva che istituisce il Collegio di Garanzia dello Sport in luogo dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva (Alta Corte) e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS).
Al Collegio di Garanzia dello Sport è devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione non altrimenti impugnabile nell’ambito dell’ordinamento federale è pubblicata a far data dal 1° luglio 2014.
Le controversie non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale, la cui decisione è pubblicata fino al 30 giugno 2014, sono devolute comunque al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Alta Corte o di Organo arbitrale, secondo le rispettive disposizioni previgenti. Le relative istanze o ricorsi devono, pertanto, essere inviate alla Segreteria dell’Alta Corte o alla Segreteria del TNAS che fungeranno, secondo le rispettive competenze, da Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport.
Si precisa che l’Alta Corte e il TNAS continueranno ad operare secondo le procedure oggi vigenti per le controversie dinanzi loro già incardinate.
I procedimenti pendenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano in ogni caso a svolgersi in base alle norme previgenti, fino al recepimento delle nuove norme di giustizia nei rispettivi statuti e regolamenti, i quali entreranno in vigore a seguito dell’approvazione della Giunta Nazionale del CONI, di cui verrà data notizia attraverso apposita pubblicazione sul sito istituzionale del CONI e di ciascuna Federazione interessata.