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Il TNA squalifica Anedda (FIPE) per 25 anni e Cultrera (FIDAL) per 4 anni. Stop di 40 giorni per Piscitella (Calcio)

FORO10La Prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico di Corrado Cultrera (tesserato FIDAL) visti gli l’artt. 2.5, 2.9, 3.2, 4.3.1 e 4,7.4.1 delle Norme Sportive Antidoping, ha infligge all'atleta 4 anni di squalifica, a decorrere dal 20 marzo 2015 e con scadenza al 19 marzo 2019. Ha altresì condannato Cultrera alla sanzione economica di euro 2.000,00 e al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00. E' stato disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla IAAF, alla FIDAL alla Società di appartenenza ed all’Ordine dei Medici Chirurghi di Siracusa.

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Simone Anedda (tesserato FIPE) visti gli artt. 2.6, 2.7, 2.8, 4.3.2 e 4.7.4 delle previgenti Norme Sportive Antidoping ha inflitto all'atleta 25 anni di squalifica, a decorrere dal 20 marzo 2015 e con scadenza al 19 marzo 2040, comminandogli la sanzione economica di euro 2.000,00 e condannandolo altresì al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00. E' stato disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla IWF, alla FIPE ed alla Società di appartenenza.

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Manuel Ferri (non tesserato) visti gli artt. 2.2, 2.6, 4.2 e 4.7.4 delle previgenti NSA, ha inflitto a Ferro 2 anni di inibizione, a decorrere 20 marzo 2015 e con scadenza al 19 marzo 2017, condannandolo al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00. E' stato disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN, DSA e EPS.

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Giammario Piscitella (tesserato FIGC) visti gli artt 2.1 e 4.5.1.1 delle NSA gli ha inflitto 40 giorni di squalifica, a decorrere dal 12 febbraio 2015 e con scadenza al 23 marzo 2015. Ha condannato l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00 e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla FIFA, alla FIGC ed alla Società di appartenenza.

 

 

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