ANTIDOPING: TNA squalifica Stasio (Pallamano) e Cicolella (ASC). Prosciolte Martina Romeo (Calcio) e Veronica Mancini (ASC)
Il Tribunale Nazionale Antidoping, presieduto dal Dott. Francesco Plotino, ha deliberato oggi quattro dispositivi al termine della odierna sessione di udienze.
Il TNA nel procedimento disciplinare a carico di Gianluca Stasio (tesserato per la Federazione Italiana Giuoco Handball), visti gli artt. 2.3 e 10.3 del Codice WADA, ha affermato la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli ha inflitto la sanzione della squalifica per anni 2 (due) con decorrenza dal 21/01/2013 e scadenza al 20/01/2015 condannando altresì Gianluca Stasio al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 400,00 (quattrocento). Il TNA ha disposto che la presente decisione sia comunicata alle Parti, alla F.I.G.H. e alla Società di riferimento all’epoca dei fatti.
Lo stesso Tribunale nel procedimento disciplinare a carico di Luca Cicolella (tesserato Attività Sportive Confederate), visti gli artt. 2.3, 10.3, 10.6 del Codice WADA, ha affermato la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli ha inflitto la sanzione della squalifica per anni 2 e mesi 6 con decorrenza dal 21/01/2013 e scadenza al 20/07/2015, condannandolo inoltre al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 400,00 (quattrocento). Ha disposto inoltre che la presente decisione sia comunicata alle Parti, alla ASC.
Il TNA, nel procedimento disciplinare a carico di Martina Romeo (tesserata della Federazione Italiana Giuoco Calcio), visto l’art. 2.3 del Codice WADA, nonché l’art. 8 del Regolamento Antidoping relativo alla individuazione dei calciatori da sottoporre ai controlli antidoping con modalità random, ha accertato la violazione delle norme imperative stabilite dal citato articolo, prosciogliendo l’atleta dall’addebito ascrittole e disponendo che la decisione sia comunicata alle Parti, alla FIGC e alla Società di riferimento all’epoca dei fatti.
Il Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico di Veronica Mancini (tesserata Attività Sportive Confederate), visto l’art. 2.3 del Codice WADA, ha ritenuto che il mancato controllo antidoping dell’atleta sia avvenuto per giusta causa e d ha assolto la medesima dall’addebito ascrittole disponendo che la presente decisione sia comunicata alle Parti, alla ASC.