07/05/2004
CONI / MANCATA CONCILIAZIONE SUL CASO AVELLINO - NAPOLI
Si è svolto oggi, presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato del CONI allo Stadio Olimpico, il secondo incontro conciliativo, richiesto su istanza del S.S. Calcio Napoli, per la ripetizione della gara Avellino – Napoli del 20 settembre 2003. Il Conciliatore dott. Giovanni Ariolli al termine della riunione, cui hanno preso parte per la S.S. Calcio Napoli SpA l’ Avv. Ruggero Stincardini, per la FIGC Avv. Mario Gallavotti, ha diramato il seguente verbale:
“Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché dello Statuto della FIGC la conciliazione è una procedura stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie argomentazioni.
Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente.
Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni.
La Società S.S. Calcio Napoli SpA insiste nella istanza di conciliazione, riportandosi ai motivi di cui alla memoria depositata in data 20.04.2004.
La F.I.G.C dopo attenta e meditata riflessione dichiara di non ritenere possibile la conciliazione.
Il Conciliatore dichiara concluso il procedimento di conciliazione per mancato accordo.”