Viterbese, Rimini e Imolese ricorrono contro decisione CFA FIGC su caso fideiussioni Finworld S.p.a. e provvedimento Commissario Straordinario
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente nell'interesse delle società Viterbese Castrense, Rimini Football Club s.r.l. e Imolese Calcio 1919 s.r.l., nei confronti delle società Urbs Reggina 1914 s.r.l., Matera Calcio s.r.l. e Pro Piacenza 1919 s.r.l., con notifiche anche alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Italiana Calcio Professionistico e alle società U.S. Città di Palermo S.p.a., U.S. Lecce S.p.a., Arzachena Costa Smeralda Calcio S.r.l., A.C. Cuneo 1905 S.r.l., S.S. Juve Stabia S.r.l., A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l., Rende Calcio 1968 S.r.l., Siracusa Calcio S.r.l. e S.S. Teramo Cacio S.r.l. per l'annullamento in parte qua della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 062/CFA del 7 gennaio 2019, nella parte in cui la Corte ha riqualificato "i reclami di AS Viterbese Castrense s.r.l. e di Rimini Football Club s.r.l. interventi adesivi al reclamo della FIGC" e nella parte in cui "ha concesso il termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dalla data di pubblicazione della presente decisione sul CU, per depositare presso la Lega di appartenenza una nuova garanzia fideiussoria dell'importo di Euro 350.000,00 secondo le modalità previste dei C.U. nn. 49 e 50 del 24.05.2018, ferme in caso di inadempimento le sanzioni di cui alla delibera commissariale n. 59/2018" e di ogni altro ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta decisione.
Le società ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso ed in parziale riforma della decisione impugnata, di annullare in parte qua detta decisione nelle parti citate nell'intestazione e nel ricorso, per tutte le ragioni ivi esposte.