Seleziona la tua lingua

Image

Viola Reggio Calabria ricorre contro FIP per decisione CSA FIP che ha omologato col risultato di 0-20 partita contro Amatori Pescara e escluso società da Serie B

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società Viola Reggio Calabria 1966 s.s.d., in liquidazione, contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello FIP, pubblicata e notificata con C.U. n. 60 del 25 luglio 2019, e della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale FIP, adottata con C.U. n. 1554 del 3 maggio 2019, GSN n. 328.
La suddetta decisione del Giudice di secondo grado endofederale ha dichiarato inammissibile il ricorso della ricorrente società Viola Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 98, lett. b), RG FIP e, per l'effetto, ha confermato i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Nazionale FIP, pubblicati sul C.U. n. 1552 GSN n. 226 del 3 maggio 2019 e corretti con C.U. n. 1554 GSN n. 228 di pari data.

Si tratta, in particolare, dei seguenti provvedimenti:
- dell'omologazione della gara n. 3480 del 28 aprile u.s. tra Amatori Pall. Pescara - Mood Project Reggio Calabria con il punteggio di 20-0 e dell'omologazione della gara n. 3481 del 1° maggio u.s. tra Mood Project Reggio Calabria - Amatori Pall. Pescara con il risultato di 0-20, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. b), Reg. Esecutivo Gare;

- dell'esclusione della società ricorrente dal Campionato Nazionale di Serie B maschile e del conseguente passaggio del turno successivo alla fase dei play-off della squadra Amatori Pallacanestro Pescara, ai sensi dell'art. 55, comma 5, RG FIP;

- della perdita del titolo sportivo e dell'applicazione della sanzione pecuniaria pari ad euro 12.000,00, ai sensi dell'art. 56, comma 3, RG FIP;

- dello svincolo degli atleti della categoria senior nazionale, ai sensi dell'art. 21 del Reg. Esecutivo Tesseramento.

 

La ricorrente Viola Reggio Calabria chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale, di statuire l'illegittimità e/o la nullità del provvedimento impugnato, previa integrale cassazione dello stesso, e di disporre l'annullamento dei provvedimenti sanzionatori irrogati a suo carico;

- in subordine, di disporre il rinvio all'organo giustizia federale competente che vorrà, secondo l'invocato principio di diritto, per come a dichiararsi e, in accoglimento delle censure mosse dall'adito Giudice di legittimità della giustizia sportiva, riformare in favore della ricorrente medesima e previa valutazione delle doglianze nel merito esposte il gravato provvedimento.

Archivio Attività Istituzionali