US Città di Palermo ricorre contro decisione CSA FIGC che le ha inflitto ammenda
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la società Frosinone Calcio S.r.l., la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) e della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, Sez. I, emessa a mezzo C.U. n. 050/CSA del 9 novembre 2018 (dispositivo) e n. 055/CSA, pubblicato il successivo 16 novembre (motivazioni), con cui, in sede di rinvio, in seguito alla pronuncia del Collegio di Garanzia nel giudizio per i fatti inerenti alla partita Frosinone-Palermo del 16 giugno u.s. (gara di ritorno dei play off di Serie B s.s. 2017/2018) la medesima Corte ha rigettato l'istanza dell'U.S. Città di Palermo di esclusione dal giudizio della FIGC ed ha inflitto alla società Frosinone Calcio l'ulteriore sanzione dell'ammenda di € 25.000,00.
La ricorrente U.S. Città di Palermo chiede al Collegio di Garanzia:
a) di ritenere e dichiarare l'ammissibilità del presente ricorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, commi 2 e 3, dello Statuto del CONI;
b) di ritenere, ai sensi dell'art. 60, comma 5, CGS CONI, per le motivazioni esposte in narrativa, la sussistenza dei motivi di urgenza e, per l'effetto, di disporre l'abbreviazione dei termini di rito;
c) di accogliere il presente ricorso, decidendo la controversia senza rinvio, ai sensi dell'art. 62, comma 1, CGS CONI, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
d) di revocare e/o annullare la decisione emessa dalla CSA FIGC, di cui ai CC.UU. n. 050/CSA del 9 novembre u.s. e n. 055/CSA del 16 novembre u.s., per tutti i motivi esplicitati nel ricorso e, per l'effetto:
e) di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione della norma di cui all'art. 17, comma 1, CGS FIGC e per violazione del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport con il provvedimento n. 56/2018 per i motivi di cui al punto 1) del ricorso e, per l'effetto, di sanzionare il Frosinone con la perdita della gara disputata in data 16 giugno u.s. con il punteggio di 0-3 in favore dell’U.S. Palermo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, CGS, ovvero con la comminazione di punti di penalizzazione in misura pari o superiore a 3;
f) di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione dell'art. 2 CGS CONI e per violazione del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia con provvedimento n. 60/2018 per i motivi di cui al punto 2) del ricorso e, per l'effetto, di applicare la sanzione al Frosinone con effetto nella s.s. 2017/2018;
g) di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione dell'art. 35 CGS FIGC e per violazione del principio di diritto enunciato dal Collegio con provvedimento n. 56/2018 per i motivi di cui al punto 3) del ricorso e, per l'effetto, di annullarla nella parte relativa, confermando il principio di diritto espresso con detta decisione n. 56/2018;
h) di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione dell'art. 59, comma 2, lett. a), CGS CONI per i motivi di cui al punto 4) del ricorso e, per l'effetto, di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione della FIGC, in quanto tale, a stare in giudizio innanzi agli organi gli Giustizia Sportiva Federali;
i) di sanzionare, comunque, il Frosinone con la perdita della gara disputata il 16 giugno 2018 con il punteggio di 0-3 in favore dell’U.S. Palermo, ai sensi dell'art. 17 CGS, ovvero con la comminazione di punti di penalizzazione in misura pari o superiore a 3;
h) di non omologare, comunque, il risultato della partita del 16 giugno u.s.