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Udinese Calcio S.p.A. ricorre contro FIGC per decisione CFA FIGC su trasferimento calciatore Antonin Barak

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche un ricorso presentato dalla Udinese Calcio S.p.A. in contraddittorio con la Hellas Verona F.C. S.p.A., nonché con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), avente ad oggetto la richiesta, da parte della suddetta ricorrente, di riforma e/o di annullamento, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, distinta dal numero 004/2024/CFA, comunicata, a mezzo pec, in data 12 luglio 2024, con la quale è stato respinto il reclamo dell'Udinese Calcio S.p.A. avverso la decisione n. 33 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche FIGC, del 29 aprile 2024 (che, in parziale accoglimento del ricorso della Hellas Verona S.p.A., ha condannato la società Udinese Calcio S.p.A. a corrispondere alla ricorrente l’importo di € 180.242,50, oltre interessi legali dalla data di ciascun versamento fino al saldo) e, nel contempo, è stato accolto, per quanto di ragione, il reclamo proposto, avverso la medesima decisione, dalla Hellas Verona S.p.A. e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, è stata condannata l’Udinese Calcio S.p.A. a corrispondere all’Hellas Verona F.C. S.p.A. la somma complessiva di € 318.377,50 per capitale, oltre agli interessi legali dalla data di pagamento, alle società estere FK Pribram, FC Sellier & Bellot Vlasim e Slavia Praga delle singole quote ad esse spettanti del contributo di solidarietà e fino alla data di restituzione delle stesse; nonché è stata condannata l'odierna ricorrente a rimborsare alla società Hellas Verona F.C. S.p.A. la somma complessiva di € 15.242,50 corrisposta alla società FC Sellier & Bellot Vlasim in esecuzione della decisione della Dispute Resolution Chamber FIFA tms9640 dell'11 febbraio 2022, oltre agli interessi legali dalla data di ciascun versamento fino al rimborso.

La vicenda trae origine dall'accordo intervenuto tra Udinese Calcio S.p.A. (Società cedente) ed Hellas Verona F.C. S.p.A. (Società cessionaria), stipulato in data 17 settembre 2020, di cessione di contratto temporanea per un anno con opzione e obbligo di riscatto relativa al Calciatore professionista Antonin Barak, in ordine al contributo di solidarietà a favore dei club formatori del calciatore.

La Società ricorrente, Udinese Calcio S.p.A., chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale e nel merito, in accoglimento del presente ricorso, di riformare integralmente la decisione n. 004/2024/CFA, comunicata, a mezzo pec, in data 12 luglio 2024, e, per l'effetto: 

a) di accertare e dichiarare che l'importo contenuto nell'accordo di cessione a titolo definitivo del calciatore Antonin Barak, intervenuto nella stagione sportiva 2020/2021, sia da ritenersi al netto del contributo di solidarietà; 

b) di accertare che le uniche somme dovute a Hellas Verona F.C. S.p.A. a titolo di contributo di solidarietà, sono quelle relative al trasferimento temporaneo del calciatore, avvenuto prima della Circolare del 30 giugno 2021, pari al 4,76% dell'importo di € 500.000,00, ovverosia € 23.800,00 e, nel contempo, di dichiarare che anche tali somme non siano dovute, dovendosi ritenere i termini del CGS come decadenziali e non prescrizionali; 

c) di accertare, come dovuta, la sola quota di tale ultima somma riferibile al FC SellierBellot&Vlasim, 8,71%, pari ad € 2.072,98 e, nel contempo, di dichiarare che anche tale somma non sia dovuta dovendosi ritenere i termini del CGS come decadenziali e non prescrizionali;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Collegio (i) non dovesse ritenere l'importo della cessione al "netto"; (ii) non dovesse ritenere la Circolare del 30 giugno 2021, applicabile al trasferimento definitivo di Barak ; (iii) non dovesse ritenere come decadenziali i termini sopra richiamati: in accoglimento della sollevata eccezione di prescrizione, e in riforma della decisione impugnata, di ritenerla tenuta a restituire a Hellas Verona la sola somma di € 191.498,77, importo già medio termine corrisposto, in esecuzione della decisione assunta dal TFN.

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