U.S. Governolese ricorre contro ASD Unione Team SCB e FIGC
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto i seguenti due ricorsi autonomi, presentati entrambi dalla U.S. Governolese, contro la ASD Unione Team SCB e contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, contenuta nel C.U. n. 1/TFN-SVE del 5 luglio 2019 (riunione del 20 maggio 2019), con la quale:
- in merito al primo ricorso, è stato rigettato il reclamo della società ricorrente avverso la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 7/E del 21 febbraio 2019, che aveva condannato la società U.S. Governolese al pagamento, in favore della ASD Unione Team SCB degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Ciro Prospero, quale unica titolare del vincolo annuale, pari ad € 3.456,25, di cui € 2.765,00 a titolo di premio, ed € 691,25 a titolo di penale;
- in merito al secondo ricorso, è stato rigettato il reclamo della suddetta società ricorrente avverso la delibera, pubblicata sul C.U. n. 7/E del 21 febbraio 2019, che aveva condannato la società U.S. Governolese al pagamento, in favore della ASD Unione Team SCB degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Vitruk Vladyslav, quale penultima titolare del vincolo annuale, pari ad € 1.382,50, di cui € 1.106,00 a titolo di premio, ed € 276,50 a titolo di penale.
La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:
- quanto al primo ricorso:
ritenuta, preliminarmente, l’ammissibilità e la fondatezza del presente ricorso e delle motivazioni nello stesso esposte, di disporre l’annullamento/riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, contenuta nel C.U. n. 1/TFN-SVE (2019/2020), riferita al reclamo n. 156 della società U.S. Governolese contro la ASD Unione Team SCB, avverso la decisione della Commissione Premi (ric. n. 599 – Premio di preparazione per il calciatore Prospero Ciro), pubblicata nel C.U. 7/E del 21 febbraio 2019, nella parte in cui viene accolta la richiesta dell’ ASD Unione Team SCB riconoscendo, alla stessa, la qualifica di “unica società” titolare del vincolo annuale del calciatore Prospero Ciro;
in forza della predetta riforma, di riconoscere alla ASD Unione Team SCB la qualifica di “penultima società” titolare del vincolo annuale del calciatore Prospero Ciro e, conseguentemente, di modificare l’importo da corrispondersi in complessivi € 1.106,00 e, conseguentemente, di disporre il reintegro a favore della U.S. Governolese della maggior somma che la stessa si è vista addebitare in forza dell’impugnata decisione e pari ad € 2.360,25 (comprensiva di penale), oltre ad € 130,00 quale tassi di instaurazione del giudizio davanti al TFN – SVE;
- quanto al secondo ricorso:
ritenuta, preliminarmente, l’ammissibilità e la fondatezza del presente ricorso e delle motivazioni nello stesso esposte, di disporre l’annullamento/riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, contenuta nel C.U. n. 1/TFN-SVE (2019/2020), riferita al reclamo n. 157 della società U.S. Governolese contro la ASD Unione Team SCB, avverso la decisione della Commissione Premi (ric. n. 618 – Premio di preparazione per il calciatore Vitruk Vladyslav), pubblicata nel C.U. 7/E del 21 febbraio 2019, nella parte in cui viene accolta la richiesta dell’ ASD Unione Team SCB riconoscendo, alla stessa, la qualifica di “penultima società” titolare del vincolo annuale del calciatore Vitruk Vladyslav);
in forza della predetta riforma di qualificare la ASD Unione Team SCB come “terzultima società” titolare del vincolo annuale del calciatore Vitruk Vladyslav e, conseguentemente, di non riconoscere alla stessa alcun premio di preparazione ex art. 96 NOIF (vecchio testo) e di disporre il reintegro a favore della U.S. Governolese della maggior somma che la stessa si è vista addebitare in forza dell’impugnata decisione e pari ad € 1.382,50 (comprensiva di penale), oltre ad € 130,00 quale tassi di instaurazione del giudizio davanti al TFN – SVE.