Terza Sezione: esito odierna sessione di udienze
La Terza Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, presieduta dal prof. Massimo Zaccheo, ha assunto le seguenti determinazioni:
- riunito il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 82/2019, presentato, in data 6 settembre 2019, dalla dott.ssa Eleonora di Giuseppe contro il Consiglio Federale della Federazione Italiana Sport Equestri, nella persona del Presidente pro tempore, avv. Marco di Paola, per la riforma della sentenza resa dalla Corte Federale d’Appello della FISE, comunicata in data 31 luglio 2019, a definizione del giudizio R.G. n. 14/2019, con la quale, nel confermare la decisione del Tribunale Federale FISE del 31 maggio 2019, è stato respinto il reclamo della suddetta ricorrente
con il ricorso incidentale, a valersi anche quale ricorso autonomo, iscritto al R.G. ricorsi n. 86/2019, presentato, in data 30 settembre 2019, dal dott. Gaetano Di Bella, a seguito del procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia (iscritto al R.G. ricorsi n. 82/2019) promosso dalla dott.ssa Eleonora Di Giuseppe, contro il Consiglio Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) per la riforma della sentenza resa dalla Corte Federale d’Appello della FISE, comunicata in data 31 luglio 2019, a definizione del giudizio R.G. n. 14/2019, con la quale, nel confermare la decisione del Tribunale Federale FISE del 31 maggio 2019, è stato respinto il reclamo della suddetta dott.ssa di Giuseppe avverso lo scioglimento del Comitato Regionale FISE Sicilia e la nomina di un Commissario Straordinario;
ha respinto entrambi i ricorsi, ha disposto l’integrale compensazione delle spese, in riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 82/2019 (di Giuseppe/FISE);ha disposto, altresì, che le spese seguano la soccombenza e vengano liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, a carico del dott. Di Bella, nei confronti della FISE, con riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 86/2019 (Di Bella/FISE).
- con riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 87/2019, presentato, in data 11 ottobre 2019, dalla Lega Italiana Beach Volley (LIBV), in persona del legale rapp.te p.t., Dott. Gianfranco Meli, contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIPAV, pubblicata unitamente alle motivazioni con C.U. FIPAV n. 2/2019 dell'11 settembre 2019, con la quale il giudice endofederale di secondo grado ha rigettato il reclamo presentato dalla LIBV e, conseguentemente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale del 3 giugno 2019, di cui al C.U. n. 70/2019, con cui è stato rigettato il ricorso della predetta Lega avverso il provvedimento n. 42/19, assunto dal Consiglio Federale FIPAV con delibera del 7-8 marzo 2019, con cui la FIPAV aveva revocato alla LIBV il riconoscimento quale Lega Nazionale, conferitole in data 2 novembre 2016, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto FIPAV, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.