SSD Ausonia 1931 e Said Bellali ricorrono contro FIGC per decisione CSAT FIGC su squalifica di Sohaib Bellali
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dalla SSD Ausonia 1931 e dal sig. Said Bellali, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Sohaib Bellali, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Dilettanti (LND) avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Comitato Regionale Lombardia FIGC LND, pubblicata nel C.U. n. 56 del 7 marzo 2024, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del reclamo proposto dai suddetti ricorrenti avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al C.U. n. 48 del 9 febbraio 2024, che ha comminato, ai sensi dell'art. 35 CGS FIGC, la squalifica fino al 4 febbraio 2026 a carico del sig. Sohaib Bellali.
La vicenda trae origine in seguito ai fatti occorsi in occasione dell'incontro Ausonia 1931 - Sported Maris A.S.D., disputato in data 3 febbraio 2024 e valevole per il Campionato U16 Reg. - Girone F, in ordine alla condotta asseritamente tenuta dal sig. Sohaib Bellali, calciatore della SSD Ausonia 1931, nei confronti dell'arbitro.
I ricorrenti, SSD Ausonia 1931 e sig. Said Bellali, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Sohaib Bellali, chiedono al Collegio di Garanzia, accertata la violazione della norma di diritto da parte della Corte Sportiva Territoriale, previa riforma della decisione impugnata:
- in via principale, di decidere la controversia di cui al ricorso dinanzi alla Corte, con l'accoglimento delle conclusioni ivi assunte, ossia "di annullare il provvedimento impugnato e le relative sanzioni disciplinare irrogate, in quanto errato nella qualificazione per non aver BELLALI SOHAIB commesso il fatto contestato;
in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui BELLALI SOHAIB dovesse essere ritenuto responsabile anche in parte delle violazioni contestate, ridurre la squalifica alla misura commisurata alla reale entità dei fatti";
- in via alternativa, di rinviare il procedimento dinanzi alla Corte Sportiva Territoriale competente affinché voglia giudicare, in diversa composizione, applicando il principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia, ove necessario.