Sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto per i procedimenti ordinari
Al fine di assicurare una maggiore chiarezza sul tema, il Collegio di Garanzia dello Sport comunica che, come già affermato da propri autorevoli precedenti, anche a Sezioni Unite, la sospensione feriale dei termini costituisce un principio generale del processo civile e deve, quindi, ritenersi applicabile, in via generale, anche alla giustizia sportiva, in forza del rinvio effettuato dall’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, ai sensi del quale “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.
Ciò premesso, il decorso dei termini processuali, relativo ai procedimenti che si tengono davanti alle giurisdizioni sportive, deve ritenersi sospeso nel periodo feriale che va dal 1° al 31 agosto, a meno che non vi sia una espressa norma federale che disciplini in senso diverso la questione, in relazione all'urgenza delle questioni da trattare, e sempre che il procedimento non debba essere ritenuto, per sua natura intrinseca, urgente e, come tale, non differibile (cfr., Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione 14/2020, in particolare, il punto 2.).
Ne consegue che l’istituto della sospensione feriale opera con riferimento ai procedimenti ordinari previsti dagli artt. 54 e ss. del Codice di Giustizia sportiva e dall’art. 22, comma 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi del CONI, mentre non opera in relazione ad eventuali, specifici e particolari procedimenti previsti da una lex specialis.