Slitta alle 15 l'inizio delle udienze in programma domani
Il Collegio di Garanzia comunica che l’orario di inizio della sessione di udienze a Sezioni Unite in programma domani, venerdì 16 ottobre, è differito di un’ora. La sessione di udienze inizierà, pertanto, alle ore 15.00 (in luogo delle ore 14.00). Saranno discussi i seguenti ricorsi:
ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 52/2020, presentato, in data 26 giugno 2020, dalla Armony Line ASD contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la Giunta Nazionale CONI e l'Ufficio organismi sportivi DSA-EPS-AB del CONI avverso Ia delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 129 del 14 maggio 2020, comunicata a mezzo email il successivo 27 maggio, con la quale è stato respinto il ricorso dell'odierna ricorrente ed è stato confermato il provvedimento del Segretario Generale n. 5/2020 del 6 marzo 2020, con cui era stata disposta la nullità dell'iscrizione della medesima Associazione sportiva al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 55/2020, presentato, in data 6 luglio 2020, da Salvatore Scarfone contro la Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della FIDS dell’11 giugno 2020, pubblicata in data 17 giugno 2020 e non comunicata, con la quale è stato accolto il reclamo promosso dall’avv. Salvatore Scarfone e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, resa dal Tribunale Federale della FIDS in data 11 febbraio 2020, è stata dichiarata l’illegittimità della delibera del Consiglio Federale FIDS n. 448/19 e ne è stato disposto l‘annullamento; e, per l’effetto, per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso promosso dall’avv. Salvatore Scarfone avverso la deliberazione del Consiglio Federale FIDS n. 448/19;
ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2020, presentato, in data 25 luglio 2020, dalla ASD Antonio Padovani Futsal contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della ASD Atletico Silvi, e con notifica alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), al Comitato Regionale Abruzzo della LND e alla Divisione Calcio a 5 della LND, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC - Sezioni Unite, pubblicata con C.U. n. 082/CFA del 26 giugno 2020, con la quale è stata annullata la decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o il C.R. Abruzzo FIGC, resa con C.U. n. 41 del 7 gennaio 2020, di conferma della decisione del Giudice Sportivo emessa con C.U. n. 5 del 6 gennaio 2020;
ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 70/2020, presentato, in data 2 settembre 2020, da Ugo Fagiolo contro la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FCI (I^ Sez.), pronunciata il giorno 25 giugno 2020, con motivazioni depositate il successivo 6 luglio nel comunicato n. 2 bis, nel giudizio di revocazione n. 2/2020 introdotto dal ricorrente, la cui istanza ex art. 70 Regolamento Giurisdizionale è stata respinta nel merito;
ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 71/2020, presentato, in data 4 settembre 2020, dalla Arcomnia ASD, in persona del legale rappresentante in carica, Lorenzo Colombo, nonché del legale rappresentante uscente, Paola Cerutti, contro la Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) avverso la Deliberazione della Giunta Nazionale CONI n. 228 del 5 agosto 2020, comunicata via pec il successivo 10 agosto 2020, con la quale è stato respinto il ricorso della ricorrente e confermato il Provvedimento del Segretario Generale n. 8 del 6 aprile 2020, che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett . b), del "Regolamento di Funzionamento delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche", ha disposto la nullità dell'iscrizione dell'Arcomnia ASD nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, avvenuta, in data 28 marzo 2019, tramite l'affiliazione all'Ente di Promozione Sportiva denominato CSAIN, per la mancanza dei requisiti richiesti ai fini del rinnovo dell'iscrizione nel suddetto Registro, data la non conformità dello Statuto Sociale;
ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 79/2020, presentato in data dall'Endas Club Giramondo, in persona del legale rappresentante, Massimo Arcolini, contro la Giunta Nazionale presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché con il coinvolgimento dell'ENDAS, avverso la deliberazione n. 177/2020 assunta dalla Giunta Nazionale del CONI in data 2 luglio 2020, notificata all'odierna ricorrente il successivo 28 luglio, con la quale è stato confermato il provvedimento n. 3 del 12 febbraio 2020, assunto dal Segretario Generale del CONI, di annullamento dell'iscrizione dell'Endas Club Giramondo dal Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del relativo Regolamento di Funzionamento, per tardività del ricorso.