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Sezioni Unite: decisione rinviata su istanza cautelare per Commissariamento FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, presieduto dal Presidente Franco Frattini, al termine della sessione di udienze tenutasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

Quanto al ricorso iscritto presentato congiuntamente, il 18 luglio 2018, dai Delegati assembleari effettivi della Lega Nazionale Dilettanti (LND), della Lega Pro, dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e della Associazione Italiana Arbitri (AIA-FIGC) contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, dott. Roberto Fabbricini, e dei Vice - Commissari, prof. avv. Angelo Clarizia e sig. Alessandro Costacurta, per l’annullamento, previa sospensiva, della delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 10 luglio 2018, avente ad oggetto “proroga nomina Commissario Straordinario e Vice Commissari della FIGC”; della decisione della Giunta Nazionale CONI del 12 giugno 2018, mai pubblicata e della quale si è venuti a conoscenza con la delibera oggi impugnata; del provvedimento, qualora esistente, con il quale il Commissario ha ritenuto di non convocare l’Assemblea Federale elettiva, come richiesto, il 18 maggio, da “un numero di delegati rappresentanti un terzo dei voti assembleari”, nonché per l’accertamento dell’obbligo del Commissario Straordinario della FIGC di provvedere senza indugio alla convocazione della Assemblea elettiva federale, garantendone la celebrazione entro il termine di 20 giorni e, comunque, alla prima data utile,
HA RINVIATO la camera di consiglio, con l’abbinamento al merito, per la decisione della istanza cautelare di sospensione della proroga dell’attuale Commissariamento al 7 settembre 2018, ore 12.00, affinché, alla luce dei fatti e degli atti di cui a tale momento si avrà conoscenza e prova, una decisione cautelare definitiva sia adottata;

 

Quanto al ricorso presentato il 23 luglio 2018, dalla società F.C. Bari 1908 S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso il provvedimento del Commissario Straordinario FIGC, pubblicato sul C.U. n. 22 del 20 luglio 2018, con il quale lo stesso Commissario - tenuto conto dell’inosservanza di numerosi adempimenti, riscontrata dalla Co.Vi.Soc. e contestata, a carico dell’odierna ricorrente, con la comunicazione del 12 luglio 2018,  e constatato che, avverso tale decisione negativa, la società ricorrente non ha presentato ricorso nel termine di decadenza all’uopo fissato dal C.U. n. 49 del 24 maggio 2018 – ha deliberato di prendere atto della intervenuta non concessione alla società F.C. Bari 1908 S.p.A. della Licenza Nazionale 2018/2019 e della conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie B 2018/2019, HA RESPINTO l’istanza cautelare invocata.

 

HA ACCOLTO il ricorso presentato congiuntamente, il 22 giugno 2018, dai sigg. Maurizio Armari, Maurizio Audisio, Ivan Claudio Delbono, Michele Fontana, Alberto Penne e Mario Taller (Istruttori Nazionali di Sci Alpino) contro la Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) e nei confronti dei signori Michele Bulanti, Paolo Seppi e Gianluca Grigoletto, avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della FISI n. 9/2018 (pubblicata il 25 maggio 2018), con la quale il Giudice di secondo grado endofederale ha rigettato in parte qua il reclamo proposto dagli odierni ricorrenti per l’annullamento della decisione del Tribunale Federale F.I.S.I. n. 4/2018 del 20 marzo 2018;

 

HA RESPINTO il ricorso presentato il 13 luglio 2018, dalla sig.ra Raffaella Ghirarduzzi contro la Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FISI n. 10/2018, pubblicata il 15 giugno 2018, con cui è stato rigettato il reclamo proposto dalla medesima ricorrente e, per l'effetto, confermata la decisione del Tribunale Federale FISI n. 5/2018, che ha dichiarato inammissibile, "in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 33.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I.", il ricorso proposto "avverso e per l'annullamento/disapplicazione: - della nota del 25.1.2018 (ricevuta in pari data) con cui il Presidente della FISI ha rigettato l'istanza della reclamante (del 19.12.2017) volta al "riesame" della nota del 17.11.2017 con cui sempre il predetto Presidente aveva comunicato alla reclamante che "il suo nominativo non potrà essere più inserito nell'elenco degli istruttori azionali di sci alpino", ai sensi dell'art. 58, comma 5 del regolamento FISI Istruttori Nazionali; - di ogni altro atto presupposto conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato sconosciuto, ed in particolare: - della suddetta nota del 17.11.2017, a firma del Presidente della FISI; - ove occorrer possa, dell'art. 58 comma 5 del Regolamento FISI Istruttori Nazionali, laddove si dovesse ritenere la mancata partecipazione alla conferma tecnica triennale comunque, seppur non espressamente, disciplinata dalla precedente norma; per l'effetto ordinando alla FISI la reintegra della reclamante nell'elenco degli istruttori nazionali Sci Alpino

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