Sezioni Unite, l'esito di 5 udienze
Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, presiedute dal Presidente Franco Frattini, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna nelle forme e nei termini stabiliti dallo stesso presidente Frattini con decreto del 9 marzo, ha assunto le seguenti determinazioni:
1) Riuniti, per connessione oggettiva,
il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2019, presentato, in data 21 marzo 2019, dalla A.S.D. Sala d'Armi Trinacria Palermo contro la Federazione Italiana Scherma (FIS) per l’annullamento della decisione n. 2/2019, assunta dalla Corte D'Appello Federale della FIS, depositata il 20 febbraio 2019, comunicata alle parti e pubblicata il successivo 21 febbraio, e, per l’effetto, per l'annullamento della delibera n. 154/2018, assunta dal Consiglio Federale FIS in data 21 settembre 2018, e, ove occorra, dell'atto presidenziale di cui alla nota prot. n. 4403/18 del 18 settembre 2018, ratificato con la predetta delibera consiliare, così come di ogni altro atto in essa richiamato;
con il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 36/2019, presentato, in data 23 aprile 2019, dalla A.S.D. Sala d'Armi Trinacria Palermo contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e nei confronti della Federazione Italiana Scherma (FIS) per l'annullamento della Delibera n. 114, assunta dalla Giunta Nazionale del CONI il 26 marzo 2019, con la quale è stata concessa l'approvazione, ai fini sportivi, allo Statuto della FIS, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali e, in particolare, dei Decreti del Commissario ad acta per la FIS, avv. Giancarlo Guarino, del 22 febbraio 2019 e del 19 marzo 2019;
con ilricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 106/2019, presentato, in data 27 dicembre 2019, dalla Federazione Italiana Scherma (FIS) contro la ASD Sala d’Armi Trinacria Palermo, il Circolo della Scherma Ramon Fonst ASD, l'ASD Methodos CT, il Circolo Scherma Ionica ASD, il Club Scherma Koala ASD, la Compagnia della Scherma Lombarda ASD, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello della FIS n. 8/2019, adottata il 28 novembre 2019 e pubblicata in pari data, con la quale, per le motivazioni ivi espresse, il Collegio, in accoglimento del primo motivo di reclamo della FIS, ha dichiarato la nullità della decisione n. 3-2019, assunta in primo grado dal Tribunale Federale; ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la domanda di cui ai punti 1 e 2 del ricorso introduttivo proposto dalla ASD Sala D’Armi Trinacria ed altri, così come riproposti in sede di reclamo incidentale, finalizzata ad ottenere la declaratoria di invalidità della delibera assembleare FIS del 19 maggio 2019 per vizi formali; ritenuto di dover entrare nel merito della controversia, ha accolto la domanda di annullamento della delibera impugnata con riferimento agli articoli 4, comma 3, lettera e); 16, comma 6; 17, comma 4; 22, comma 6; 46; 50; 60, comma 6; 67, comma 7; 70 e 73 dello Statuto Federale;
HA DICHIARATO i ricorsi iscritti al R.G. ricorsi n. 24/2019 (ASD Sala D’Armi Trinacria Palermo/FIS) e n. 36/2019 (Sala D’Armi Trinacria Palermo/CONI) IMPROCEDIBILI per sopravvenuta carenza d’interesse.
HA ACCOLTO il ricorso principale (R.G. ricorsi n. 106/2019 - FIS/Sala D’Armi Trinacria Palermo e altri), senza rinvio.
HA RESPINTO il ricorso incidentale.
Ha, altresì, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
2) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 87/2019, presentato, in data 11 ottobre 2019, dalla Lega Italiana Beach Volley (LIBV), in persona del legale rapp.te p.t., Dott. Gianfranco Meli, contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIPAV, pubblicata unitamente alle motivazioni con C.U. FIPAV n. 2/2019 dell'11 settembre 2019, con la quale il giudice endofederale di secondo grado ha rigettato il reclamo presentato dalla LIBV e, conseguentemente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale del 3 giugno 2019, di cui al C.U. n. 70/2019, con cui è stato rigettato il ricorso della predetta Lega avverso il provvedimento n. 42/19, assunto dal Consiglio Federale FIPAV con delibera del 7-8 marzo 2019, con cui la FIPAV aveva revocato alla LIBV il riconoscimento quale Lega Nazionale, conferitole in data 2 novembre 2016, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto FIPAV; ha disposto l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
3) HA ACCOLTO il ricorso presentato il 24 ottobre 2019, da Marco Tomasini contro l’Ente di Promozione Sportiva denominato Attività Sportive Confederate (ASC), avverso la decisione della Corte Nazionale di Appello ASC, emessa il 20 settembre 2019 e comunicata il successivo 24 settembre, con la quale è stata confermata, a carico del ricorrente, la decisione emanata dal Consiglio Nazionale di Giustizia ASC in data 12 marzo 2019, che ha irrogato al sig. Tomasini la squalifica di 4 anni da qualsiasi attività dell'Ente, per la violazione dell'art. 7 dello Statuto ASC, anche in relazione agli artt. 2, 7, 8, 11 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché dell'art. 32, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità ASC.
Ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate, nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, a carico della resistente ASC.
4) ) HA RESPINTO il ricorso presentato, il 15 gennaio 2020, da Arianna Errigo contro la Federazione Italiana Scherma (FIS) - comunicato anche a Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio, Loreta Gulotta, Sofia Ciaraglia, Giulia Arpino, Lucia Lucarini, Chiara Morbile, Camilla Fondi, Caterina Navarria, Eloisa Passaro, Michela Battiston e Rebecca Gargano - per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIS del 6/17 dicembre 2019, prot. n. 6511/17 del 17 dicembre, afferente al procedimento disciplinare n. 9/19 CFA, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall'atleta Arianna Errigo avverso la pronuncia del Tribunale Federale, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per la violazione dell'art. 69, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIS; ha disposto l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
5) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2020, presentato, in data 16 gennaio 2020, da Alfredo Pastorelli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC, e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport c/o il CONI, per l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del CGS CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0032/2019, con motivazioni pubblicate e notificate il 17 dicembre 2019, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dall'istante avverso le sanzioni della inibizione per tre anni e dell'ammenda di € 15.000,00, inflitte dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, con delibera n. 43/TFN-SD 2019/2020, assunta nella riunione del 29 ottobre u.s. e depositata in forma integrale il successivo 7 novembre, in esito al deferimento del Procuratore Federale e del Procuratore Federale Aggiunto, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS FIGC vigente ratione temporis, (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, dell'attuale CGS), in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF. Ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.