Seconda Sezione: esito udienze del 6 maggio 2024
La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Attilio Zimatore, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
- HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2023, presentato, in data 7 giugno 2023, dal sig. Pietro Pucci, in proprio e nella qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore della Scuola Calcio CSPR94, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 158 del 9 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo promosso dal suddetto ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del medesimo Comitato Regionale, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 72 del 20 aprile 2023, che ha irrogato, a carico della Scuola Calcio CSPR94, l'ammenda di € 200,00, nonché, a carico del sig. Pietro Pucci, l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 19 aprile 2025; NULLA PE LE SPESE;
- HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2023, presentato, in data 15 giugno 2023, dal sig. Andrea Nuti avverso la decisione della Corte Federale d’Appello, IV Sezione, della FIGC n. 0104/CFA/2022-2023, depositata il 16 maggio 2023 e notificata in pari data, nonché avverso il dispositivo n. 0105/CFA/2022-2023 dell'8 maggio 2023, con i quali è stato respinto il reclamo proposto, tra gli altri, dal suddetto ricorrente, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, della FIGC n. 0147/TFNSD-2022-2023, depositata il 4 aprile 2023, che ha irrogato, a carico del sig. Andrea Nuti, la sanzione di mesi 6 di squalifica; NULLA PE LE SPESE;
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 73/2023, presentato, in data 31 agosto 2023, dalla A.S.D. Angelana 1930 avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria FIGC - LND, pubblicata sul C.U. n. 9 del 4 agosto 2023, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente e, per l’effetto, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo C.R., pubblicata nel C.U. n. 203 del 17 maggio 2023, che aveva disposto, a carico del sig. William Natini, tesserato della A.S.D. Angelana 1930, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 30 giugno 2025; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC.
RIUNITI PER CONNESSIONE OGGETTIVA IL
ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 79/2023, presentato, in data 28 settembre 2023, dalla società ASD Canosa Calcio 1948 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Puglia FIGC-LND, la Procura Federale della FIGC, la Procura Interregionale FIGC e la Procura Generale dello Sport presso il CONI, con notifica anche ai sigg. Giuseppe Sabino Tedeschi, Giovanni Patruno, Nicola Pellegrino e Giuseppe Cardone, avverso la decisione della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 0028/CFA-2023-2024, pubblicata, completa di motivazioni, in data 31 agosto 2023, resa nell’ambito del procedimento disciplinare incardinato con deferimento n. 29172/366/pfi 22-23/PM/fb, a carico, tra gli altri, della ASD Canosa, che, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Interregionale FIGC avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Puglia, pubblicata sul C.U. n. 8 dell’11 luglio 2023, con la quale era stato disposto il proscioglimento di tutti i deferiti, ha irrogato, nei confronti della ricorrente “ASD Canosa ovvero comunque alla avente causa ASD Canosa Calcio 1948”, le sanzioni della “penalizzazione di punti 9 (nove) in classifica da scontarsi nel campionato 2023-2024 e l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00)”;
CON IL
ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 80, /2023 presentato, in data28 settembre 2023, dal sig. Giovanni Patruno (all’epoca dei fatti dirigente e - ritenuto - membro de facto dell’organo amministrativo della ASD Canosa) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale della FIGC, la Procura Federale Interregionale della FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Puglia FIGC-LND, ed eventualmente nel contraddittorio della Procura Generale dello Sport presso il CONI, con notifica anche ai sigg. Giuseppe Sabino Tedeschi, Nicola Pellegrino, Giuseppe Cardone e alla ASD Canosa e, per essa, ASD Canosa Calcio 1948, avverso la decisione della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 0028/CFA-2023-2024, resa in data 23 agosto 2023 e depositata in data 31 agosto 2023, nell’ambito del procedimento disciplinare prot. n. 29172/366/pfi 22-23/PM/fb e n. 0014/CFA/2023-24, a carico, tra gli altri, del suddetto ricorrente, che, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Interregionale FIGC avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Puglia, pubblicata sul C.U. n. 8 dell’11 luglio 2023, con la quale era stato disposto il proscioglimento di tutti i deferiti, ha irrogato nei confronti del sig. Giovanni Patruno la sanzione della inibizione per anni due;
HA DICHIARATO ENTRAMBI I RICORSI IN PARTE INAMMISSIBILI E IN PARTE INFONDATI. HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, A CARICO DI CIASCUNA PARTE RICORRENTE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC.