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Seconda Sezione: esito udienze del 3 luglio 2023

COLLEGIO DI GARANZIA

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, presieduta dal prof. Attilio Zimatore, ha assunto le seguenti determinazioni:

  1. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 68/2022, presentato, in data 24 ottobre 2022, dal sig. Simone Simoni avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, Sezioni Unite, n. 0029/CFA-2022-2023, resa nell'ambito del procedimento n. 0021/CFA/2022-2023, con la quale, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, di cui al C.U. n. 12/TFT del 16 agosto 2022, è stata confermata la sanzione, irrogata a carico del sig. Simone Simoni, dell'inibizione per anni tre, per la violazione dell'art. 30, comma 7, del CGS; HA, ALTRESI’, DISPOSTO HE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN €1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;

  2. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 69/2022, presentato, in data 25 ottobre 2022, dal sig. Emiliano Frediani contro la Procura Federale della FIGC, la Procura Generale dello Sport e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'annullamento della decisione n. 0029/CFA-2022-2023, emessa dalla Corte d’Appello Federale, Sezioni Unite, della FIGC, pubblicata il 26 ottobre 2022 e notificata in pari data, con la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, di cui al Com. Uff. n. 12/TFT del 16 agosto 2022, che ha irrogato, nei confronti del suddetto ricorrente, l'inibizione per 5 anni, è stato accolto in parte il reclamo proposto dal sig. Emiliano Frediani e, per l'effetto, è stata irrogata, nei suoi confronti, la sanzione della inibizione per 3 anni e 6 mesi; HA, ALTRESI’, DISPOSTO HE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN €1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;

  3. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 79/2022, presentato, in data 22 dicembre 2022, dal sig. Alberto Arienti nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) e della Procura Nazionale dell'AIA avente ad oggetto l'impugnazione della delibera della Commissione di Disciplina di Appello dell'AIA n. 27 del 25 novembre 2022, con la quale, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal suddetto ricorrente avverso la delibera della Commissione di Disciplina Nazionale n. 13 del 26 settembre 2022, che aveva disposto, a carico del medesimo istante, la sanzione del ritiro della tessera, è stato revocato il suddetto provvedimento di ritiro della tessera ed è stata irrogata, a carico dello stesso ricorrente, la sanzione della sospensione per mesi venti, e quindi sino al 26 marzo 2024; HA, ALTRESI’, DISPOSTO HE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN €1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE AIA;

  4. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2023, presentato congiuntamente, in data 9 gennaio 2023, dal sig. Stefano Commini e dalla società A.C. Prato SSDARL contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC per l'annullamento della Decisione della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, della FIGC n. 0057/CFA-2022-2023, pubblicata e notificata in data 19 dicembre 2022, con la quale, nel respingere i reclami proposti dai suddetti ricorrenti, è stata confermata la Decisione n. 0087/TFNSD-2022-2023 del 24 novembre 2022, resa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, che ha irrogato, a carico del sig. Stefano Commini, l’inibizione per anni 1 e l’ammenda di € 500,00 e, a carico della A.C. Prato SSDARL, la penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 500,00.; HA, ALTRESI’, DISPOSTO LA COMENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.

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