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Seconda Sezione: determinazioni udienze del 21 gennaio 2019

Collegio di Garanzia

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal prof. Attilio Zimatore, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

1) - HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso presentato dalla società A.S.D. Licata Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o il Comitato Regionale Sicilia della FIGC - LND, pubblicata sul C.U. n. 128/CSAT 06 del 23 ottobre 2018, con la quale il giudice di secondo grado, nel respingere il ricorso proposto della società Licata avverso la sanzione della squalifica fino al 30 settembre 2019, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato nei confronti del sig. Marco Civilleri, tesserato per la società istante, per i fatti relativi alla gara ASD Canicattì-ASD Licata Calcio del 30 settembre 2018 (4a giornata di andata del Campionato di Eccellenza Siciliana 2018/2019 - Girone A), ha aggravato la sanzione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, CGS FIGC, disponendo la squalifica del calciatore sino al 31 dicembre 2019. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

2) - HA ACCOLTO IL RICORSO E, PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE IMPUGNATA CON RINVIO ALLA CSAT C.R. MARCHE, PERCHE’ PROVVEDA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, con riferimento al ricorso iscritto presentato congiuntamente dalla A.S.D. Montemilone Pollenza, in persona del Vice Presidente e legale pro tempore, sig. Massimo Maccari, nonché dal Presidente, sig. Giuseppino Marinangeli, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Marche - LND, per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, datata 30 ottobre 2018, pubblicata sul C.U. n. 57 del 2 novembre 2018, con la quale è stato respinto il reclamo della A.S.D. Montemilone Pollenza, con conseguente conferma delle sanzioni della inibizione sino al 31 dicembre 2020 e dell’ammenda pari ad € 1.000,00 irrogate dal Giudice Sportivo presso il predetto Comitato, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 178 del 16 maggio 2018, a carico del Presidente Marinangeli, per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara Montemilone Pollenza-Civitanovese Calcio (penultima di Campionato di Prima Categoria, Girone C, Marche), nei confronti dell’arbitro. Nulla per le spese.

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