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Salvatore Tavano ricorre contro Ufficio Procura Federale ACI-Sport e AIKOA Racing S.r.l. Gerardo Magalino contro FIGC e Procura Federale FIGC

Durante la sospensione feriale dei termini prevista nel mese di agosto, sono comunque stati presentati i seguenti due ricorsi:

  1. Il primo, presentato dal sig. Salvatore Tavano (concorrente e conduttore della vettura n. 4, partecipante al Campionato TCR Italy 2024) nei confronti dell'Ufficio della Procura Federale ACI-Sport e della AIKOA Racing S.r.l. avverso la sentenza n. 04/24, resa dalla Corte Sportiva di Appello della ACI Sport in data 5 luglio 2024, pubblicata e comunicata il successivo 22 luglio 2024, con la quale è stato rigettato l'appello avverso la decisione n. 3 dei Commissari Sportivi in occasione della Gara 1 della prova del Campionato TCR Italy 2024, con la quale è stata irrogata, al suddetto ricorrente, la penalità in tempo di 5 secondi, per violazione dell’art. 14.10, lett. l), RDS Velocità in Circuito 2024.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della Gara 1 della prova del Campionato TCR Italy 2024, svoltasi presso l’Autodromo di Pergusa il 9 giugno 2024, in ordine alla condotta asseritamente tenuta dal concorrente Salvatore Tavano in fase di restart, dopo il rientro della safety car.

Il ricorrente, sig. Salvatore Tavano, chiede al Collegio di Garanzia di annullare la sentenza impugnata con eventuale rinvio per la determinazione di sanzione diversa.

  1. Il secondo, presentato dal sig. Gerardo Magalino (all’epoca dei fatti allenatore della Nolese R.G. 1946 2001) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC avverso la decisione n. 0008/CFA-2024/2025, emessa dalla Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, della FIGC, con dispositivo dell'11 luglio 2024, comunicata e pubblicata in data 22 luglio 2024, con la quale, nel rigettare il reclamo presentato, tra gli altri, dal suddetto ricorrente, è stata integralmente confermata la decisione n. 0248/TFNSD-2023/2024 del 7 giugno 2024, emessa dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC, con cui è stata irrogata, a carico del sig. Gerardo Magalino, la sanzione di anni 5 di squalifica, per la violazione dell'art. 30 CGS FIGC, con l’aggravante di cui al comma 6 del medesimo articolo.

La vicenda trae origine dal deferimento, con atto del 30 aprile 2024, spiccato dal Procuratore Federale FIGC, a carico, tra gli altri, del sig. Gerardo Magalino, per rispondere della violazione di cui all’art. 30, comma 1, del CGS FIGC, in ordine alla condotta asseritamente posta in essere dal suddetto ricorrente, in concorso con altri soggetti, al fine di alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Dego Calcio - Nolese, disputata in data 2 aprile 2023 e valevole per il Campionato di 2^ Categoria FIGC Liguria della stagione sportiva 2022-2023.

Il ricorrente, sig. Gerardo Magalino, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del ricorso, di riformare integralmente, con o senza rinvio, la decisione n. 0008/CFA-2024/2025, emessa dalla Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, con dispositivo dell’11 luglio 2024, comunicata/pubblicata con PEC il 22 luglio 2024, e per l’effetto, laddove si ritenesse, di pronunciarsi direttamente nel merito senza rinviare alla CFA:

- in via principale, di assolverlo e tenerlo indenne da tutti gli addebiti e/o, comunque, di disporre la riforma e/o l’annullamento e/o la revoca e/o la disapplicazione dell’instaurato procedimento, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e, comunque, di revocare e/o riformare qualsivoglia provvedimento sanzionatorio e/o afflittivo nei suoi confronti;

- in via subordinata, di derubricare la contestazione in altra fattispecie meno grave e, in ogni caso, di disapplicare la contestata aggravante e, comunque, di riconoscere ogni attenuante ed ogni disposizione di favore, con giudizio di prevalenza delle attenuanti stesse su ogni denegata circostanza aggravante; 

- in via di estremo subordine, e in ogni caso, di contenere la sanzione applicata e/o qualsivoglia provvedimento afflittivo nel minimo edittale possibile, con riconoscimento di ogni beneficio previsto dall’ordinamento e, comunque, di ridurre complessivamente la sanzione irrogata nei precedenti gradi di giudizio.

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