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S.S. Teramo ricorre contro FIGC per delibera Consiglio Federale che non ha concesso alla società la Licenza Nazionale 2022/2023

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche – ha ricevuto un ricorso da parte della società S.S. Teramo Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la delibera del Consiglio Federale FIGC dell’8 luglio 2022, pubblicata in pari data con C.U. n. 7/A, che ha respinto il ricorso proposto alla Co.Vi.So.C. da parte della società di Teramo e non ha concesso alla stessa la Licenza Nazionale 2022/2023, con conseguente non ammissione della società medesima al campionato di Serie C 2022/2023; la relazione Co.Vi.So.C. del 7 luglio 2022 richiamata in delibera, che ne costituisce parte integrante; nonché avverso ogni atto presupposto e precedente, anche se non conosciuto, tra cui la decisione Co.Vi.So.C dell’1 luglio 2021, nonché, ove occorra, previo accertamento di illegittimità e annullamento del Sistema delle Licenze Nazionali 2022/2023 Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicato con C.U. n. 222/2022, sulla perentorietà del termine nonché al titolo I, paragrafo I, ed in particolare le lettere E), F), nella parte in cui non consentono depositi ed integrazioni successivi al termine considerato perentorio del 22 giugno 2022 da parte di Co.Vi.So.C. e del Consiglio Federale FIGC.

La ricorrente, S.S. Teramo s.r.l., chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, accertata la regolarità degli adempimenti del club, che risultano conformi alle norme sportive, anche tenuto conto della particolarità della situazione, di annullare il provvedimento del Consiglio Federale della FIGC, pubblicato con C.U. n. 7/A il giorno 8 luglio 2022, e, per l’effetto, di disporre l’ammissione della stessa al Campionato Serie C 2022/2023, anche mediante remissione in termini e/o appello al soccorso istruttorio, per consentire al Club di regolarizzare la propria posizione nonché, solo in subordine, per l’accertamento del diritto di concorrere in Serie C anche in sovrannumero.

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