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S.S.C. Napoli ricorre contro FIGC e Lega Serie A per decisione CFA FIGC su violazioni contestate del Regolamento produzioni audiovisive

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla S.S.C. Napoli S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 0007/CFA2024-2025 (Registro procedimenti n. 0143/CFA/2023-2024), comunicata, quanto al dispositivo, il 10 luglio 2024, e, quanto alle motivazioni, il 17 luglio 2024, con cui è stato respinto il reclamo principale proposto dalla suddetta ricorrente, nonché accolto il reclamo incidentale proposto dalla LNPA, e, per l’effetto, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare FIGC n. 0249/TFNSD-2023-2024 del 7 giugno 2024 (con la quale era stato rideterminato il complessivo importo dovuto dalla società SSC Napoli S.p.A. per le violazioni contestate in € 165.000,00), venendo, così, confermata la sanzione comminata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A alla S.S.C. Napoli S.p.A., consistente nell’ammenda di € 230.000,00.

La vicenda trae origine dai provvedimenti assunti dall'Amministratore Delegato della LNPA, rispettivamente in data 8 marzo 2024 e 12 marzo 2024, con i quali è stato contestato alla S.S.C. Napoli S.p.A., a seguito di due segnalazioni del broadcaster DAZN, di non aver ottemperato ad alcuni obblighi, relativi ad interviste e riprese in occasione di alcune gare.

La ricorrente, S.S.C. Napoli S.p.A., chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale, di annullare/revocare la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 0007/CFA-2024-2025 (Registro procedimenti n. 0143/CFA/2023-2024), comunicata, quanto al dispositivo, il 10 luglio 2024, e, quanto alle motivazioni, il 17 luglio 2024 e, per l’effetto, di annullare la sanzione comminatagli dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A di complessivi € 230.000,00;

- in via subordinata, di annullare/revocare la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC n. 0007/CFA-2024-2025 (Registro procedimenti n. 0143/CFA/2023-2024), comunicata, quanto al dispositivo, il 10 luglio 2024, e, quanto alle motivazioni, il 17 luglio 2024 e, per l’effetto, di rimettere gli atti alla Corte Federale d’Appello FIGC, affinché venga rinnovato l’esame di merito in diversa composizione secondo il principio di diritto - o i principi di diritto - che verrà/verranno pronunciato/i.

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