Ricorso Vincenzo Pastore contro FIGC per annullamento inibizione di 21 mesi
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal dott. Vincenzo Pastore contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Procura Federale FIGC (con notifica eseguita anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI) per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sez. Unite -, di cui al C.U. n. 112/CFA del 17 marzo 2017 (nonché di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti), con la quale, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti relativi allo stesso ricorrente, è stata rideterminata la sanzione, in capo allo stesso Pastore, nell'inibizione pari a 21 mesi, per l'asserita violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:
- di accertare l'illegittimità della decisione impugnata e, per l'effetto, in riferimento al punto 1 del ricorso, di disporre l'annullamento senza rinvio della suddetta decisione, unitamente con l'annullamento di tutti gli atti e presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti;
- in riferimento al punto 2 del ricorso, di dichiarare l'estinzione dell'intero procedimento disciplinare con l'annullamento, senza rinvio, della predetta decisione, unitamente con l'annullamento di tutti gli atti e presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti;
- in riferimento ai punti 3 e 4 del ricorso, di disporre l'annullamento senza rinvio, ovvero, in subordine, con rinvio, della decisione impugnata, unitamente con l'annullamento di tutti gli atti e presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti;
- in riferimento al punto 5 del ricorso, di disporre l'annullamento senza rinvio, rideterminando la sanzione (avendo come riferimento anche la quantificazione operata dalla Corte per le singole fattispecie, ovvero 2 mesi per l'unica contestazione di cui al TFN n. 35 e 10 mesi per le due contestazioni di cui al TFN n. 13), ovvero, in subordine, di determinare l'annullamento con rinvio della ripetuta decisione, unitamente con l'annullamento di tutti gli atti e presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti.