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Ricorso Grossi e De Giorgis contro la FIGC per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto due ricorsi presentati, rispettivamente, dai sigg. Fabio Francesco Grossi e Maurizio De Giorgis (all'epoca dei fatti, Agenti di calciatori) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale FIGC per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 051/CFA del 17 ottobre u.s., la quale:

 

- in parziale accoglimento del gravame presentato dal sig. Grossi, riduceva la sanzione inflittagli dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - FIGC (decisione n. 7/TFN del 22 luglio 2016), rideterminandola in cinque mesi di inibizione oltre all'ammenda di € 12.000,00 in luogo della inibizione per sette mesi, oltre all'ammenda di € 18.000,00, irrogate nel primo grado del giudizio endofederale, per l'asserita violazione degli artt. 1bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, 19, comma 2, del Regolamento Agenti dei calciatori vigente all'epoca dei fatti, nonché all'art. 93, comma 1, delle Norme di Organizzazione Interna della Federazione;

 

- in parziale accoglimento del gravame presentato dal sig. De Giorgis, riduceva la sanzione inflittagli dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - FIGC (decisione n. 7/TFN del 22 luglio 2016), rideterminandola nel pagamento dell'ammenda di € 10.000,00 e inibizione nei limiti del presofferto, in luogo della inibizione per cinque mesi, oltre all'ammenda di € 12.000,00, irrogate nel primo grado del giudizio endofederale, per l'asserita violazione degli artt. 1bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 15, commi 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti dei calciatori in vigore all'epoca dei fatti.

 

I ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia di accertare e dichiarare l'illegittimità della decisione impugnata e, per l'effetto, di disporre l'annullamento della stessa, ai sensi dell'art. 62 del CGS, con integrale cancellazione delle sanzioni statuite a proprio carico, e di annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi alla gravata pronuncia.

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