Ricorso di Stefano Di Salvatore nei confronti della Federazione Italiana Rugby
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto, ieri sera, un ricorso presentato dall'avv. Stefano Di Salvatore nei confronti della Federazione Italiana Rugby (FIR) avverso la decisione n.10 - s.s. 2023/2024, emessa dalla Corte Federale di Appello FIR, in data 25 giugno 2024, depositata in Segreteria il 3 luglio 2024 e pubblicata nella medesima data, con la quale è stato respinto il reclamo del suddetto ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FIR n. 17 S.S. 2023-2024, che ha irrogato, a carico dell'avv. Stefano Di Salvatore, la sanzione della interdizione di anni 1, per la violazione degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo e 20.1 e 21.1 del Regolamento di Giustizia FIR.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dalla Procura Federale della FIR, nei confronti dell'avv. Stefano Di Salvatore, in seguito alla trasmissione, agli organi federali e alle società affiliate, della lettera datata 23 febbraio 2022 in ordine all'attivazione del Fondo di Solidarietà, istituito dalla FIR e dall'AIR, in seguito all'infortunio riportato dal giocatore Ramiro Finco durante l'incontro Lazio Rugby 1927 - Rugby Viadana 1970 del 28 febbraio 2021, valido per il Campionato Nazionale Italiano “Top 10”.
Il ricorrente, avv. Stefano Di Salvatore, chiede al Collegio di Garanzia, previa riforma della decisione della Corte Federale di Appello FIR n.10 - s.s. 2023/2024 impugnata, in accoglimento delle deduzioni esposte in narrativa:
- in via pregiudiziale,
1) di dichiarare l’estinzione del procedimento disciplinare per violazione dell’art. 76, c. 1, 4 e 6 del RG FIR e dell’art. 38.1 CGS del CONI, a far data dall’avvio dell’azione disciplinare, comprendente, quindi, sia il primo che il secondo grado, riformando la decisione n. 17 del Tribunale Federale FIR - s.s. 2023-2024, con la radicale e definitiva chiusura del procedimento ex art. 76 R.G FIR, comma 4 e 6, dichiarando, sin d’ora, che l’incolpato non ha intenzione di opporsi all’estinzione del giudizio e, conseguentemente,
2) di dichiarare l’improcedibilità, l’inammissibilità e, comunque, la nullità dell'azione disciplinare del Procuratore Federale, nel procedimento disciplinare de quo, per intervenuta decorrenza dei termini dell'azione medesima ex art. 76, c. 1, 4 e 6 del RG FIR, e, per l'effetto, l’estinzione del giudizio;
- in via principale,
3) valutata la documentazione in atti, alla luce del comportamento in buona fede dell’incolpato, in ossequio alla verità dei fatti e svolta una approfondita ed opportuna valutazione della documentazione prodotta, di rigettare le conclusioni della Procura FIR, per la non coerenza dell’impianto accusatorio con la dinamica riferita alla condotta ad egli contestata e, per l’effetto, di dichiarare l'annullamento della decisione gravata e l’estinzione del procedimento, disponendo l’archiviazione per la fattispecie disciplinare così come rubricata, accertata l’insussistenza dell’impianto accusatorio, la sua manifesta irragionevolezza e la sua totale probità e rettitudine morale per aver complessivamente agito per motivi di particolare valore morale;
4) di accogliere il presente ricorso e, valutate le circostanze di fatto e di diritto in suo favore, di escludere l’applicabilità della sanzione di anni 1 di interdizione, applicando alla fattispecie, valutando positivamente quanto esposto in narrativa, le attenuanti ex art. 11, c. 1, lett. e) e c.2, art.13, c.1, e art. 21, c.4, del Regolamento di Giustizia FIR, e, per l’effetto, di annullare e/o dichiarare illegittima e, comunque, non applicabile la sanzione irrogata per violazione dei presupposti di fatto, di diritto e per la sua manifesta irragionevolezza e per violazione del criterio di proporzionalità, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine al contributo di accesso servizio giustizia CONI;
- in via meramente subordinata,
5) valutate le circostanze di fatto e di diritto in suo favore, di ridurre la sanzione di anni 1 di interdizione, valutando positivamente le attenuanti derivanti da quanto esposto sia in narrativa che ex art. 5, art. 11, c. 1, lett. e), e c. 2, art. 12, c. 2, art.13, c. 1, e art. 21, c. 4, del Regolamento di Giustizia FIR, mitigando la violazione del criterio di proporzionalità.