Ricorso di Pietro Marcantoni contro il Comitato Provinciale autonomo di Bolzano FIGC-LND
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Pietro Marcantoni contro il Comitato Provinciale autonomo di Bolzano FIGC-LND, la Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Provinciale autonomo di Bolzano, il Comitato Provinciale autonomo di Trento FIGC-LND e contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, per la integrale riforma del dispositivo di sentenza emesso, all'esito della riunione effettuata in data 23 maggio 2024, dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Provinciale di Bolzano, notificato, a mezzo pec, in pari data, nonché pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 68 del 23 maggio 2024, emesso dal C.P. Bolzano e n. 114 del 23 maggio 2024, emesso dal C.P. Trento, che si intendono integralmente impugnati e contestati, nonché per l'annullamento della decisione riportata nel provvedimento impugnato, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo del suddetto ricorrente e, per l’effetto, è stata confermato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, di cui al C.U. n. 111 del 16 maggio 2024, con il quale è stata comminata, a carico del sig. Pietro Marcantoni, "la sanzione dell’inibizione fino al 19/09/2024, tenuto conto della pausa estiva e dei principi di effettività e di afflittività delle sanzioni"; nonché per l'impugnazione del suddetto provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, di cui al C.U. n. 111 del 16 maggio 2024.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi al termine dell'incontro Ravinense - Levico Terme, disputato in data 11 maggio 2024 e valevole per la Coppa Regione Juniores, in ordine alle condotte asseritamente tenute dal sig. Pietro Marcantoni.
Il ricorrente, sig. Pietro Marcantoni, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di deliberare la totale riforma ed annullamento delle decisioni impugnate e, per l’effetto, di rinviare il presente giudizio alla Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Autonomo Provinciale di Bolzano per il regolare svolgimento del procedimento, dettando i principi di diritto a cui l’organo giudicante di appello deve uniformarsi;
- in subordine, qualora il Collegio di Garanzia adito lo ritenga, di deliberare la totale riforma ed annullamento delle decisioni impugnate in quanto illegittime e prive di alcun fondamento di diritto e soprattutto contrarie alle disposizioni normative indicate nel Codice di Giustizia Sportiva per ciò che concerne la giusta applicazione della sanzione nei confronti dei tesserati.