Ricorso di Paola Serpi contro Federbasket, Mens Sana e altri
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto oggi un ricorso presentato dalla sig.ra Paola Serpi (Vice Presidente della Mens Sana Basket S.p.a. dal 20 giugno 2008 al 29 dicembre 2012 e consulente fiscale deputata per la redazione dei bilanci per la medesima società) contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), oltre che contro i sigg. Ferdinando Minucci, Olga Finetti, Cesare Lazzaroni, Luca Anselmi e le società Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a.r.l.,I, per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIP (n. 21, di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017), con cui, in parziale riforma della decisione di primo grado endofederale, è stata irrogata, alla ricorrente, la sanzione dell'inibizione pari ad 3 anni (fino al 7 ottobre 2019) per l'asserita violazione dell'art. 59, commi 1, lett. b) e 3, nonché dell'art. 16 del Regolamento di Giustizia FIP.
La ricorrente - sig. ra Serpi - chiede al Collegio di Garanzia:
- in via preliminare e/o pregiudiziale, di annullare la decisione impugnata per decorrenza dei termini processuali, quindi di essere prosciolta;
- in subordine, di disporre la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e, conseguentemente, del procedimento disciplinare (e dunque del presente giudizio) fino all'esito del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Siena;
- nel merito, in riforma della decisione impugnata, di dichiarare l'inapplicabilità e/o inefficacia dell'art. 59, commi 1, lett. b) e 3, del regolamento di Giustizia FIP, con conseguente pronuncia d'improcedibilità e proscioglimento in favore della ricorrente;
- accertata, comunque, l'insussistenza degli illeciti sportivi ad essa contestati , ai sensi dell'art. 59 commi 1, lett. b) e 3, del Regolamento di Giustizia FIP, di essere prosciolta dall'imputazione contestata;
- di dichiarare, in ogni caso, che nessuna sanzione è applicabile a qualsiasi titolo nei suoi confronti;
- in subordine, di derubricare l'illecito ( da frode sportiva) a mera violazione del principio di lealtà e correttezza sportiva, ex art. 2 del Regolamento di Giustizia FIP, con ogni conseguenza anche in ordine alla prescrizione della fattispecie medesima.
La medesima decisione della Corte Federale FIP (n. 21/2017) è già stata impugnata, mediante due autonomi ricorsi e per la parte di loro interesse, dai signori Finetti (avverso sanzione inibizione per anni tre; ricorso del 23 gennaio 2017) e Minucci (avverso sanzione radiazione; ricorso del 26 gennaio 2017).