Ricorso di Luciano Pandolfini contro la Federazione Italiana Golf
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Luciano Pandolfini contro la Federazione Italiana Golf (FIG), con notifica anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma della decisione assunta dalla Corte Federale Di Appello della FIG, pubblicata e notificata con C.U. n. 3/2023 del 15 dicembre 2022, e della decisione n. 7, assunta dal Tribunale Federale della FIG, pubblicata e notificata con C.U. n. 7F/2022 del 4 novembre 2022, con le quali è stata irrogata e confermata al sig. Luciano Pandolfini la squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto a partecipare ad attività sportiva di rilevanza nazionale nell’ambito della FIG per mesi 14, per la violazione dell’art. 17, comma 1, lett. m), del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf.
La vicenda trae origine dall'atto di deferimento del 7 luglio 2022, spiccato dal Procuratore Federale della FIG, a carico del suddetto ricorrente, per rispondere della violazione dell’art. 17, comma 1, lett. m), del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf, per avere espresso pubblicamente giudizi e rilievi ritenuti lesivi della reputazione e del prestigio della Federazione e degli Organi federali.
Il ricorrente, sig. Luciano Pandolfini, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:
- in via principale, di accertare l’illegittimità e/o la nullità delle decisioni impugnate per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, di dichiarare l’estinzione dell’azione disciplinare e di tutti gli atti del procedimento;
- in via gradata, di accertare l’illegittimità e/o la nullità delle decisioni impugnate per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, di annullare le sentenze gravate;
- in via ulteriormente gradata, di accertare l’illegittimità delle decisioni assunte e/o l’assenza dei presupposti per l’integrazione della fattispecie contestata per i motivi di cui in narrativa e, per l’effetto, di essere prosciolto dall’incolpazione sollevata a suo carico;
- in via subordinata, di accertare l’assoluta abnormità e sproporzionalità del provvedimento irrogato e, per l’effetto, di ridurre la sanzione disciplinare a quella minima e/o a quella minima ritenuta di giustizia;
- in via ulteriormente subordinata, di disporre il rinvio all’organo di giustizia sportiva federale competente che vorrà secondo l’invocato principio di diritto per come a dichiararsi, ed in accoglimento delle censure mosse dal Collegio adito, di riformare in favore del ricorrente e previa valutazione delle doglianze nel merito esposte, i gravati provvedimenti.