Ricorso di Leonardo Cima contro la FIGB per la sospensione di 9 mesi
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Leonardo Cima contro la Federazione Italiana Gioco Bridge (F.I.G.B.) avverso la sentenza della Corte Federale d'Appello della FIGB n. 12 dell'11 febbraio 2017, la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale n.3/2016, ha condannato il tesserato Leonardo Cima alla sanzione di 9 mesi di sospensione dalle attività federali, per l'asserita violazione dell'art. 15 dello Statuto Federale e degli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (lesione dei principi di lealtà e correttezza) e, in riforma della sentenza appellata di primo grado, ha invece assolto lo stesso sig. Cima dalla incolpazione dell'altro illecito disciplinare ascrittogli, relativo alle minacce che avrebbe proferito ai danni di un altro tesserato.
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale: di annullare la decisione impugnata per violazione del diritto di difesa, nonché dei principi del contraddittorio, del giusto processo e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
- in via subordinata: di riformare la decisione impugnata, riducendo la sanzione inflitta nella misura minima che il Collegio riterrà di giustizia: a) per l'erronea applicazione del canone interpretativo della analogia legis, che ha portato la Corte Federale d'Appello a stabilire l'equivalenza tra la condotta di omessa denuncia e la condotta di materiale alterazione del risultato sportivo, nonché per aver utilizzato tale asserita equivalenza (unitamente alle precedenti decisioni in materia di alterazione o concorso nell'alterazione del risultato) come parametro di commisurazione della sanzione inflitta; b) per la manifesta violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e giustificazione della sanzione irrogata, perché tale sanzione è sproporzionata in quanto irragionevolmente superiore a quelle inflitte agli esecutori materiali di alterazione di risultati nella giurisprudenza federale;
- in via ulteriormente subordinata: di annullare la decisione impugnata con rinvio alla Corte Federale della FIGB per manifesta violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e giustificazione nella commisurazione dell'entità della sanzione inflitta.