Ricorso di Gian Galeazzo Monarca contro la FISE
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dall'avv. Gian Galeazzo Monarca (all'epoca dei fatti consulente legale e collaboratore del Comitato Regionale Lombardia della FISE, ma già GUR del Comitato Regionale Lombardia della FISE, Presidente della Commissione di Giustizia FISE e anche tesserato FISE). Il ricorso riguarda il provvedimento emesso della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) il 26 luglio 2018, pubblicato sul sito internet della Federazione in data 1° agosto 2018 e comunicato alla parte interessata in data 30 luglio u.s., nel procedimento CAF R.G. 9/2018, che, nel confermare la decisione del Tribunale Federale FISE, R.G. Trib. Fed. n. 9/2018, depositata il 21 maggio 2018 e pubblicata sul sito FISE il successivo 22 maggio, ha irrogato a carico del ricorrente, la sanzione della sospensione per mesi 4, ex art. 6, lett. d) ed f), del Regolamento di Giustizia FISE, nonché dell'ammenda pari ad € 500,00, da scontare all'esito dell'eventuale tesseramento, per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, lett. g), del R.G. FISE, nonchè dell'art. 10, comma 1, dello Statuto FISE, dell'art. 10, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e dell'art. 2.3.2 del Codice Etico FISE.
L'avv. Monarca chiede al Collegio di Garanzia:
- in via preliminare: di accertare e dichiarare l'invalidità dell'intero procedimento disciplinare avviato dalla Procura Federale FISE nei propri confronti, perché promosso in assenza di giurisdizione, e, per l'effetto, di annullare il provvedimento del 21 maggio 2018 emesso dal Giudice di primo grado endofederale nel procedimento R.G. n. 9/2018 e da Proc. P.A. 76/2017 e, di conseguenza, il provvedimento impugnato emesso dalla CFA FISE il 1 agosto 2018;
- sempre in via preliminare: di accertare e dichiarare che il ricorrente è stato tesserato FISE fino al 31 dicembre 2013 e, per l'effetto, di accertare e dichiarare che nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 il medesimo ricorrente non era tesserato FISE, in quanto i proprietari di cavallo non sono automaticamente tesserati FISE né hanno l'obbligo di tesseramento in assenza di affiliazione e/o iscrizione a qualsivoglia Centro Ippico;
- ancora, in via preliminare: di accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della sentenza impugnata, con conseguente riforma della stessa alla luce dei motivi tutti esposti nel presente ricorso, in quanto resa da Collegio Giudicante incompatibile, in violazione dell'art. 29 R.G. FISE, e, per l'effetto, di revocare le sanzioni disciplinari e pecuniarie comminate;
- nel merito: per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti nel presente ricorso, di riformare il provvedimento della CFA FISE, accertando l'insussistenza dei fatti contestati, nonché l'assenza di idonee prove e, per l'effetto, di dichiarare il ricorrente assolto dalle accuse tutte formulate dalla PF FISE e accolte dal Giudice di secondo grado endofederale, con conseguente revoca delle sanzioni disciplinari e pecuniarie comminate;
- ulteriormente nel merito: per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti nel presente ricorso, di condannare alla restituzione del ricorrente tutte le somme versate a titolo di cauzione per l'accesso ai servizi di giustizia FISE, di cui € 400,00 per l'accesso alla CFA, € 400,00 versati per il deposito dell'istanza di ricusazione del Collegio Giudicante, nonché di € 1.200,00 versati per il deposito del presente ricorso.