Ricorso di Caio Junior Borges Fonseca (Olimpus Roma) contro FIGC e Procura Federale
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Caio Junior Borges Fonseca (all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Olimpus Roma) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC, avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, adottata con C.U. n. 0091/CFA2022-2023 del 21 aprile 2023, con la quale, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 115 del 27 gennaio 2023, che aveva irrogato, a carico, tra gli altri, del sig. Caio Junior Borges Fonseca, la sanzione della squalifica per quattro anni.
La vicenda trae origine dall'atto di deferimento del 18 novembre 2022, spiccato dalla Procura Federale della FIGC, a carico, tra gli altri, del sig. Caio Junior Borges Fonseca, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’articolo 30 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento alla gara Olimpus Roma – Todis Lido di Ostia del 21 maggio 2022, valevole per il campionato di C5 Serie A Girone Unico, stagione sportiva 2021/2022.
Il ricorrente, sig. Caio Junior Borges Fonseca, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:
- in via principale, di accertare l’illegittimità e/o la nullità della decisione impugnata, confermativa della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0115 del 27 gennaio 2023, e, per l’effetto, di annullare il provvedimento sanzionatorio irrogato a suo carico;
- in via subordinata, di annullare la decisione impugnata, confermativa della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0115 del 27 gennaio 2023, e, per l’effetto, di ridurre la sanzione inflitta nei suoi confronti in misura non superiore a 1 anno di squalifica, per violazione dell’art. 30, comma 7, CGS (omessa denuncia), anche applicando l’art. 128 CGS;
- in via di ulteriore subordine, di annullare la decisione impugnata, confermativa della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0115 del 27 gennaio 2023, rimettendo la fattispecie alla Corte Federale d’Appello affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito in applicazione del principio di diritto che il Collegio di Garanzia della Sport vorrà pronunciare.