Ricorso della società La Pineta contro la Federazione Italiana Tennis
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società ASD La Pineta di Roma nei confronti della Procura Federale della Federazione Italiana Tennis (FIT) e della FIT. Il ricorso riguarda l'impugnazione della decisione n. 2/2019, resa dalla Corte Federale d'Appello della FIT, nel procedimento 87/2018 del 6 aprile 2019, che, nel respingere il gravame dell'odierna ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIT n. 4/2019 del 16 gennaio 2019 e, per l'effetto, le sanzioni irrogate dal Giudice di primo grado endofederale consistenti nella inibizione per 6 mesi a carico del legale rappresentante della ASD La Pineta, sig. Graziano Lupacchini, oltre all'ammenda di € 1.000,00 ciascuno, a carico dell'affiliata e del suo legale rappresentante, per la violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, in relazione all'art. 3, comma 5, del R.G. FIT, per la mancata collaborazione della ricorrente in sede di verifica, da parte degli incaricati federali, della corrispondenza tra i soci dell’affiliata ASD La Pineta e i tesserati alla FIT.
La ricorrente chiede al Collegio di Garanzia dello Sport di disporre l'integrale riforma della decisione n. 2/2019 della CFA FIT, per la violazione delle norme di cui agli artt. 1 e 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI, in combinato disposto con gli artt. 3, 18 e 24 della Costituzione, con il d.lgs 196/2003 e con il Reg. UE 679/2016, con gli artt. 22, comma 5bis, dello Statuto del CONI e 1 (in particolare il comma 3), 2, comma 2, e 34quater dello Statuto FIT, in relazione anche agli artt. 3, comma 5, 82, 89 e 98 del RG FIT; oltre che per omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti in causa, in relazione ai profili di cui alla contestata violazione di cui all'art. 3, comma 5, RG FIT.