Seleziona la tua lingua

Image

Ricorso della Sestese Calcio contro FIGC/LND/ CR Lombardia FIGC-LND

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Unione Sportiva Sestese Calcio contro il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND e la Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Lombardia, nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Football Club Milanese 1902, l'ASD Rovato Calcio, la FCD Muggio, la USD Calcio San Pellegrino, in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, per la integrale riforma, previa sospensione con provvedimento cautelare, del Comunicato Ufficiale n. 15, emesso dalla Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND del 14 settembre 2023, pubblicato in pari data, con il quale, nel rigettare il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato Regionale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13 del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, emesso e pubblicato in data 7 settembre 2023, nonché per l'annullamento di quest'ultima decisione del Giudice di prime cure, con la quale è stato deliberato "di comminare alla Società Sestese Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 10 del C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 150,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato calciatori non tesserati".

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara del 3 settembre 2023, durante la quale è stato schierato, da parte della società U.S. Sestese Calcio, il calciatore Matteo Costantini, il cui tesseramento con la società ricorrente è stato dichiarato irregolare con il C.U. n. 13 del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia.

La società ricorrente, Unione Sportiva Sestese Calcio, chiede al Collegio di Garanzia, preso atto delle eccezioni e deduzioni formulate in narrativa e riconosciutane la validità e la fondatezza, disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in accoglimento del ricorso, di voler riformare integralmente ed annullare le decisioni impugnate, ossia del Comunicato Ufficiale n. 15 emesso dal Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND del 14 settembre 2023, pubblicato in pari data, nonché del Comunicato Ufficiale n. 13 del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC - LND, emesso e pubblicato in data 7 settembre 2023, in quanto in violazione delle norme federali della FIGC, sia delle NOIF che del Codice di Giustizia Sportiva, per illegittima, generica e omessa motivazione, nonché per difetto in relazione all’applicazione della normativa inerente ai tesseramenti e alle revoche eventuali degli stessi, nonché delle norme in merito all’emissione ed esecuzione della sanzione e, per l’effetto:

- in via cautelare anche monocratica, di sospendere, anche inaudita altera parte, l’efficacia esecutiva della decisione della Corte Sportiva di Appello presso il C.R. Lombardia n. 15 del 14 settembre 2023 e del Comunicato connesso del Giudice Sportivo n. 13, emesso in data 7 settembre 2023, e di tutti gli eventuali atti annessi e connessi agli stessi, nonché di sospendere la manifestazione della Coppa Italia di Eccellenza Lombardia per ciò che concerne la successiva fase ad eliminazione inerente al girone n. 3), di cui faceva parte; 

- nel merito, in via principale, di riformare ed annullare la decisione impugnata della Corte Sportiva di Appello presso il C.R. Lombardia, Comunicato Ufficiale n. 15 del 14 settembre 2023, e il Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo n. 13, emesso in data 7 settembre 2023, nonché ogni atto e/o provvedimento prodromico e/o conseguente e/o connesso e/o collegato e, per l’effetto, di omologare la partita in esame e di confermare il risultato di 1 - 1 ottenuto sul campo, valido per la partita, tenutasi in data 3 settembre 2023, tra F.C. Milanese 1902 e U.S. Sestese Calcio;

- in eventuale subordine, qualora non venissero accolte le richieste di cui ai punti che precedono, di applicare la riforma ed annullare la decisione impugnata della Corte Sportiva di Appello presso il C.R. Lombardia, Comunicato Ufficiale n. 15 del 14 settembre 2023. e il Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo n. 13 emesso in data 7 settembre 2023, nonché ogni atto e/o provvedimento prodromico e/o conseguente e/o connesso e/o collegato e di rimettere gli atti alla Corte Sportiva di Appello presso il ripetuto C.R. Lombardia per una nuova valutazione circa il tesseramento del calciatore interessato e l’applicazione della corretta decisione rispetto alla fattispecie corretta riscontrata.

Archivio Attività Istituzionali