Ricorso della Sala d'Armi Trinacria Palermo contro la Federscherma
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.S.D. Sala d'Armi Trinacria Palermo contro la Federazione Italiana Scherma (FIS). Il ricorso riguarda la Decisione n. 2/2019, assunta dalla Corte D'Appello Federale della FIS, depositata il 20 febbraio 2019, pubblicata il successivo 21 febbraio, l'annullamento della Delibera n. 154/2018, assunta dal Consiglio Federale FIS del 21 settembre 2018, e ove occorra, dell'atto presidenziale di cui alla nota prot. n. 4403/ del 18 settembre 2018, ratificato con la predetta delibera consiliare, così come di ogni altro atto in essa richiamato.
La società ricorrente aveva già adito il Giudice di primo grado endofederale per contestare i succitati provvedimenti con i quali l'intimata Federazione ha chiesto al CONI la nomina di un Commissario ad acta per consentire il celere adeguamento delle proprie norme statutarie rispetto alle modifiche apportate dai nuovi Principi Fondamentali per gli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali; operazione asseritamente ritenuta illegittima in quanto contraria alla legge, allo Statuto del CONI e allo Statuto Federale, oltre che lesiva dei diritti dell'Assemblea Nazionale, per l'inesistenza dei requisiti d'urgenza previsti dall'art. 24, comma 2, n. 11, dello Statuto FIS e per l'illegittimità del ricorso al meccanismo di cui all'art. 22, comma 6, dello Statuto del CONI.
L'Associazione ricorrente chiede al Collegio di Garanzia di riformare integralmente la suddetta Decisione della CFA FIS n. 2/2019 del 20-21 febbraio 2019 e, per l'effetto, di annullare la Delibera n. 154/2018, assunta dal Consiglio Federale FIS del 21 settembre 2018, e, ove occorra, dell'atto presidenziale di cui alla nota prot. n. 4403/ del 18 settembre 2018, ratificato con la predetta delibera consiliare, così come di ogni altro atto in essa richiamato.