Ricorso della S.S.D. Petrarca Calcio a cinque contro FIGC e altri
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche un ricorso presentato dalla S.S.D. Petrarca Calcio a cinque S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e contro il sig. Giovanni Nicolazzi, nonché nei confronti della SSDARL Città di Mestre, e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione n. 0033/CFA/2021-2022, assunta dalla Corte Federale d'Appello della FIGC in data 5 novembre 2021, notificata all'odierna istante in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla stessa S.S.D. Petrarca Calcio avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale — Sezione Tesseramenti - n. 10/TFN-ST/2021-2022 del 23 settembre 2021, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso promosso dalla predetta Società contro il provvedimento di revoca del tesseramento con la società medesima del calciatore Giovanni Nicolazzi; nonché per la cancellazione e/o la caducazione di qualsiasi atto ad essa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo, qualora esistente ed anche incognito.
La vicenda trae origine dal suddetto provvedimento di revoca del tesseramento del calciatore Giovanni Nicolazzi, disposto dal Presidente Federale ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F., come da apposita informativa pervenuta al Sodalizio ricorrente con nota del 23 luglio 2021 (Prot. 982/SS 21-22 FIGC/Segreteria Generale).
La ricorrente, S.S.D. Petrarca Calcio a cinque S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia, acclarate la validità e la fondatezza delle argomentazioni addotte dalla ricorrente, contrariis reiectis:
- di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione impugnata;
- di disporre, pertanto, l'integrale annullamento e/o riforma della gravata decisione, secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
- per l'effetto, di riconoscere l'impugnabilità, per le spiegate ragioni di diritto, del provvedimento di revoca del tesseramento con la medesima Società del calciatore sig. Giovanni Nicolazzi, assunto dal Presidente Federale ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F., con ineludibile ammissibilità sia del suo ricorso di primo grado che del successivo appello;
- conseguentemente, di dichiarare la nullità, con effetti ex tunc, della succitata determinazione presidenziale, pervenuta con nota del 23 luglio 2021 (Prot. 982/SS 21-22 FIGC/Segreteria Generale), nonché di qualsiasi atto prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito) alla statuizione medesima.